Nullità a regime intermedio per omessa notifica dell’avviso di conclusione indagini (Cass. pen. Sez. VI n. 24278 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nullità della richiesta di rinvio a giudizio, ex art. 416, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen., o del decreto di citazione diretta a giudizio, ex art. 552, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., derivante dalla mancata notifica al difensore dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, è una nullità di ordine generale a regime intermedio. Detta nullità non è soggetta alla disciplina delle nullità relative concernenti il decreto che dispone il giudizio prevista dall’art. 181, comma 3, cod. proc. pen., che richiama il termine dell’art. 491, comma 1, cod. proc. pen. Essa è rilevabile d’ufficio o deducibile nei termini degli artt. 180 e 182 cod. proc. pen., ma è suscettibile di sanatoria ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. L’accettazione degli effetti dell’atto di vocatio in judicium, concretizzatasi nella formulazione di richieste istruttorie e nella partecipazione attiva all’istruzione dibattimentale, integra l’ipotesi di sanatoria per facta concludentia.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado, dal Tribunale di Varese, per tre episodi di resistenza a pubblico ufficiale, consumati in date diverse. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna.
Nel ricorso per cassazione il difensore deduce l’omessa notifica al difensore di fiducia dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso quando, per due dei tre episodi, la nomina fiduciaria era già intervenuta. L’eccezione di nullità era stata proposta in primo grado e riproposta nei motivi di appello, dove è stata respinta sul presupposto della sua tardività, oltre il termine dell’art. 491 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte, cui gli atti sono accessibili in ragione della natura del vizio dedotto, accerta in primo luogo che, per le due notizie di reato con difensore di fiducia, il pubblico ministero ha erroneamente notificato l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. al solo difensore d’ufficio. Il vizio è dunque effettivamente sussistente.
Il Collegio esclude però che l’eccezione debba essere proposta entro il termine dell’art. 181, comma 3, cod. proc. pen. La disposizione è collocata nella disciplina delle nullità relative e il comma 1 esclude espressamente le nullità di ordine generale di cui all’art. 178 cod. proc. pen. La mancata notifica al difensore incide sull’assistenza dell’imputato e si traduce in una nullità della richiesta di rinvio a giudizio o, come nel caso in esame, del decreto di citazione diretta a giudizio, da inquadrare tra le nullità generali a regime intermedio di cui all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. In tal senso la sentenza supera il contrasto giurisprudenziale e richiama, tra le altre, Sez. 4 n. 42481 del 2024 e Sez. U n. 39298 del 2006.
Ne deriva l’errore della Corte territoriale, che ha applicato all’eccezione il termine dell’art. 491 cod. proc. pen. Tuttavia la Corte distingue: la qualificazione come nullità intermedia non comporta automaticamente la deducibilità fino alla deliberazione della sentenza di primo grado. Il mancato rilievo d’ufficio e l’acquiescenza della parte possono determinare la sanatoria ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
La funzione di garanzia dell’avviso di conclusione delle indagini — consentire alla persona sottoposta a indagini di prospettare la propria versione e di evitare la “pena del processo” — è surrogata dall’enunciazione dell’ipotesi d’accusa nell’imputazione e dagli avvisi di cui all’art. 419, comma 2, cod. proc. pen. o all’art. 552, comma 1, lett. g), cod. proc. pen. Chi, messo in condizione di accedere agli atti, si confronta con l’accusa senza dolersi dell’imputazione e propone richieste di prova, accetta gli effetti dell’atto.
Nel caso concreto, alla prima udienza dibattimentale la difesa non ha eccepito la nullità e ha formulato istanze istruttorie, chiedendo l’esame dell’imputato e l’ammissione di prove testimoniali; l’eccezione è stata sollevata solo successivamente, oltre un anno dopo l’assunzione della qualità di imputato. Tale condotta integra l’accettazione degli effetti dell’atto e la sanatoria per facta concludentia. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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