Inammissibile il ricorso che sollecita accertamenti di fatto sulla pericolosità (Cass. pen. Sez. VII n. 30528 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché comporta accertamenti in fatto, la censura che per la prima volta in sede di legittimità solleciti una nuova verifica della pericolosità dell’indagato in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011. La doglianza sull’elemento psicologico è manifestamente infondata quando il giudice di merito, con motivazione coerente, rilevi la piena consapevolezza del destinatario delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa con riferimento all’assenza di elementi idonei a ritenere la condotta di sostanziale irrilevanza penale. Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in Cassazione se ancorato, nel rispetto del principio di proporzionalità, all’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 03.10.2025, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Catania il 18.03.2024 nei confronti del ricorrente per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, in relazione all’inosservanza delle prescrizioni imposte da una misura di prevenzione.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. Con il primo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, sostenendo l’insussistenza del reato perché la misura di prevenzione, pur essendo stato notificato il verbale di ripristino, doveva considerarsi ancora sospesa a fronte del periodo significativo di detenzione subito, senza che fosse stata rivalutata la pericolosità. Con il secondo ha contestato l’affermazione di responsabilità per difetto dell’elemento psicologico e per mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. Con il terzo ha censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, osservando che la questione circa la necessità di una verifica della pericolosità non è mai stata posta nella fase di merito. Proprio perché implica accertamenti in fatto, essa non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. Il ricorrente aveva richiamato a sostegno Sez. U n. 51407 del 21.06.2018 e la successiva Corte cost. n. 161 del 2024, ma il carattere nuovo della doglianza ne determina l’inammissibilità.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo reputa manifestamente infondato. La motivazione della Corte territoriale si salda e si integra con quella del giudice di primo grado. In particolare, il riferimento alla notifica del verbale e all’impegno assunto in tale sede ha evidenziato che il ricorrente era ben consapevole del contenuto delle prescrizioni e si è allontanato da casa senza avvisare la polizia giudiziaria. Da qui la piena dimostrazione dell’elemento psicologico del reato.

Ad analoghe conclusioni la Corte perviene in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., coerentemente esclusa dal giudice di merito per assenza di elementi tali da poter ritenere la sostanziale irrilevanza penale della condotta posta in essere.

Manifestamente infondato è anche il terzo motivo. La Corte territoriale, anche con il riferimento alla recidiva contestata e ritenuta, ha dato conto delle ragioni che hanno guidato l’esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen., nel rispetto del principio di proporzionalità, secondo il richiamo a Sez. U n. 12602 del 17.12.2015. Il ricorso, teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura del compendio probatorio, è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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