Reato continuato in executivis richiede prova del disegno criminoso unitario (Cass. pen. Sez. VII n. 2343 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione tra reati, anche in sede esecutiva, richiede una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita. Non è sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali indici quando i reati successivi risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. È necessario, in particolare, che al momento della commissione del primo reato i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. Il giudice dell’esecuzione, applicando tali principi, rigetta correttamente l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato in assenza di elementi che comprovino l’unicità del medesimo disegno criminoso.
Il Fatto
Il ricorrente propone istanza al giudice dell’esecuzione per l’applicazione della disciplina del reato continuato tra i delitti per i quali è stato riconosciuto colpevole con le sentenze indicate nella richiesta. Il giudice dell’esecuzione rigetta l’istanza e la Corte di appello di Roma, con ordinanza del 09.09.2024, conferma il diniego. Il ricorrente impugna tale provvedimento davanti alla Corte di cassazione, che esamina il ricorso ai sensi dell’art. 610 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiara il ricorso manifestamente infondato. Il giudice dell’esecuzione ha dato corretta applicazione dei principi in materia di continuazione elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, escludendo la sussistenza del disegno criminoso unitario tra i reati oggetto delle diverse sentenze.
Quanto al primo gruppo di reati, il decidente ha rilevato che in un caso si trattava di un assegno rubato e nell’altro di un assegno falsificato, con il soggetto indicato dal ricorrente che aveva rivestito un ruolo differente nelle due vicende. La motivazione è adeguata e non contraddittoria: mancano gli elementi per affermare l’unicità del disegno criminoso.
Rispetto al secondo gruppo di reati, la Corte osserva che essi erano stati commessi a notevole distanza di tempo tra loro, con diverse modalità, e che uno soltanto era stato consumato in concorso con altri; ulteriore sentenza riguardava una bancarotta fraudolenta documentale. Il giudice di merito ha qualificato le condotte come frutto di situazioni estemporanee e del tutto autonome, talvolta intervenute dopo l’espiazione della condanna per i reati precedenti.
La Corte richiama il principio secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in fase esecutiva, di una verifica dei concreti indicatori, «non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. Un. n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Le censure del ricorrente mirano a sollecitare una lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente operata dal giudice a quo.
Il ricorso è pertanto inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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