Inammissibile il ricorso sulla rinnovazione dibattimentale in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 30529 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello è istituto di carattere eccezionale, che può essere disposto, in deroga alla presunzione di completezza dell’istruttoria di primo grado, solo quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, indispensabile l’integrazione probatoria perché non altrimenti in grado di decidere sul materiale già acquisito. È inammissibile il ricorso che, sotto forma di violazione di legge o vizio di motivazione, solleciti una diversa e alternativa lettura delle prove, non consentita in sede di legittimità. Il riconoscimento della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, se sorretti da motivazione lineare e ancorati alle condanne precedenti, integrano esercizio non sindacabile del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 10.10.2025, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Catania il 23.11.2023 in relazione al reato di cui all’art. 424 cod. pen. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione sotto distinti profili.
In particolare, il ricorrente ha censurato la mancata esclusione della recidiva e la conseguente mancata dichiarazione di prescrizione del reato; la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale dopo la revoca dell’ordinanza con cui il tribunale aveva disposto l’audizione della persona offesa; la valutazione sulla individuazione dell’autore del reato; la ritenuta sussistenza della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato inammissibile il ricorso, esaminando partitamente i quattro motivi. Quanto al primo, la doglianza è manifestamente infondata: a fronte della recidiva correttamente ritenuta dal giudice di primo grado e confermata in appello con riferimento a una precedente condanna per furto a distanza cronologica ravvicinata, il termine di prescrizione sarebbe maturato solo dopo il 2 novembre 2026, data alla quale vanno aggiunti i periodi di sospensione, pari a 196 giorni.
Sul secondo motivo, la Corte ha richiamato la natura eccezionale della rinnovazione dibattimentale in appello, istituto esperibile, in deroga alla presunzione di completezza dell’istruttoria di primo grado, solo quando il giudice ritenga nella sua discrezionalità indispensabile l’integrazione, non essendo altrimenti in grado di decidere sul solo materiale disponibile. Il giudice d’appello, avendo evidenziato elementi sufficienti a fondare la responsabilità, ha reso motivazione adeguata e non sindacabile. A sostegno la Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 12602 del 17.12.2015 e n. 2780 del 24.01.1996, nonché Sez. IV n. 1184 del 2018, Sez. II n. 41808 del 2013, Sez. VI n. 20095 del 2013 e Sez. II n. 3458 del 2005.
Il terzo motivo, teso a sollecitare una diversa lettura delle prove, è inammissibile perché non consentito e comunque manifestamente infondato: la Corte territoriale, integrando con la propria la motivazione del primo giudice, ha fatto riferimento alle immagini di videosorveglianza e ai tabulati delle utenze telefoniche, fornendo risposta adeguata e coerente alle analoghe censure d’appello.
Quanto al quarto motivo, il diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato: la Corte territoriale, con specifico riferimento alle condanne precedenti e alla mancanza di elementi positivi di valutazione, ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l’esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. Le censure, orientate anche a sollecitare una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena, sono prive di consistenza. All’inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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