Reato continuato in executivis: obbligo di motivare aumenti per reati satellite (Cass. pen. Sez. I n. 31012 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato tra reati separatamente giudicati, il giudice dell’esecuzione che procede alla rideterminazione della pena ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia unificato a norma dell’art. 81 cod. pen., individuare il reato più grave secondo l’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. e solo successivamente operare gli aumenti per i reati satellite. Egli è tenuto a motivare non solo la scelta della pena base, ma anche l’entità di ciascun aumento, sì da consentire il controllo del percorso logico-giuridico seguito e la verifica del rispetto del rapporto di proporzione tra le pene. L’omessa considerazione di una delle sentenze oggetto dell’istanza di continuazione integra vizio di motivazione.
Il Fatto
Il condannato proponeva istanza al giudice dell’esecuzione per il riconoscimento della continuazione in relazione a reati oggetto di separate condanne. La Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva parzialmente la richiesta, riconoscendo l’istituto solo per alcune delle sentenze e rideterminando la pena unica in ventidue anni e otto mesi di reclusione.
A fondamento del diniego parziale il giudice poneva l’eterogeneità dei reati e l’inidoneità dello stato di tossicodipendenza a operare quale elemento unificatore, essendo la relativa certificazione risalente nel tempo. Il condannato ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo. Dagli atti emerge che l’istanza originaria riguardava le sole sentenze comprese nell’ordine di esecuzione di pene concorrenti, ma che la difesa aveva successivamente integrato la richiesta con riferimento a un’ulteriore sentenza del Gup del Tribunale di Lecce. Su tale richiesta il giudice dell’esecuzione ha omesso ogni valutazione, sicché l’ordinanza va annullata sul punto.
Fondato è anche il secondo motivo. La Corte richiama il principio secondo cui il giudice dell’esecuzione deve scorporare i reati già unificati in continuazione, individuare quello più grave e operare gli aumenti sulla relativa pena (Sez. 1 n. 21424 del 2019, Scanferla; Sez. 5 n. 8436 del 2014, Romano). La motivazione deve investire la pena base e l’entità dei singoli aumenti, non essendo sufficiente il rispetto del limite del triplo (Sez. Un. n. 47127 del 2021, Pizzone; Sez. 1 n. 800 del 2021, Bruzzaniti).
Nel caso concreto il giudice ha assunto quale pena base quella complessivamente irrogata per una pluralità di reati e non ha reso comprensibili i criteri di calcolo, omettendo qualsiasi riferimento alla motivazione del giudice di cognizione sugli aumenti interni ex art. 81 cod. pen. L’ordinanza va dunque annullata anche su tale punto.
Quanto all’ultimo motivo, il riconoscimento della continuazione esige una verifica rigorosa sulla programmazione unitaria dei reati (Sez. Un. n. 28659 del 2017, Gargiulo). L’omogeneità delle violazioni e la contiguità spazio-temporale degli illeciti sono indici non sufficienti, di per sé soli, a fondare l’unicità del disegno criminoso (Sez. 3 n. 3111 del 2014). Il giudice di merito ha dato conto in modo argomentato dell’eterogeneità dei reati e ha motivatamente escluso la condizione tossicomanica all’epoca dei fatti.
Il ricorso è pertanto accolto nei limiti indicati, con annullamento dell’ordinanza e rinvio alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione, in conformità alla Corte cost. n. 183 del 2013, per il nuovo esame sul trattamento sanzionatorio.
Nota della Redazione
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