Ricorso inammissibile senza confronto con la motivazione impugnata (Cass. pen. Sez. VII n. 31621/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo, pur formalmente riferito a un vizio di motivazione, si risolve in mere doglianze di fatto o riproduce censure già esaminate e disattese dal giudice di merito. La specificità dell’impugnazione richiede non soltanto determinatezza, ma anche una puntuale correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle addotte dal ricorrente. L’atto non può ignorare le esplicitazioni del provvedimento censurato. Se la motivazione di merito è congrua, logicamente immune da vizi e aderente alle emergenze processuali, la contestazione diretta a sollecitare una diversa lettura degli elementi valutati non è consentita in sede di legittimità.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato la sentenza pronunciata il 10 giugno 2025 dalla Corte di appello di Catania, che aveva confermato la sua responsabilità. Con un unico motivo ha denunciato un vizio della motivazione, contestando la valutazione compiuta dal giudice territoriale.
Il ricorso investiva, in particolare, il giudizio di inverosimiglianza formulato sulle dichiarazioni giustificative rese dalla ricorrente. L’ordinanza non espone ulteriori elementi sulla vicenda sostanziale. La questione sottoposta alla Cassazione riguardava quindi i limiti del controllo di legittimità e il grado di specificità necessario per censurare la motivazione della sentenza di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla struttura effettiva dell’unico motivo. Benché rubricata come censura motivazionale, la doglianza è ricondotta a contestazioni di fatto, estranee al giudizio di legittimità. Il ricorso, inoltre, ripropone profili già vagliati e respinti dal giudice di merito con argomenti ritenuti giuridicamente corretti. La mera reiterazione delle precedenti obiezioni non basta, dunque, a instaurare un valido confronto con la sentenza impugnata.
Il difetto decisivo è individuato nella genericità delle deduzioni. Per la Cassazione, tale vizio non coincide soltanto con l’indeterminatezza del motivo. Esso ricorre anche quando manca la correlazione tra le ragioni sviluppate nella decisione e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Chi ricorre deve confrontarsi con le spiegazioni del giudice censurato e indicare perché esse non reggano alla critica proposta. Ignorarle determina la mancanza di specificità prevista dall’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità.
Su questo passaggio l’ordinanza richiama il principio espresso dalla Quarta Sezione con la sentenza n. 19364 del 14 marzo 2024. Il precedente, come riportato nel provvedimento, lega la specificità alla necessaria relazione critica tra impugnazione e motivazione. Il controllo non si esaurisce quindi nella presenza formale di una censura, ma investe la sua capacità di misurarsi con gli argomenti effettivamente utilizzati dal giudice di merito.
Nell’applicare tale criterio, la Corte esamina la motivazione territoriale richiamata a pagina 2 della sentenza impugnata. La Corte di appello aveva spiegato in modo congruo perché considerava inverosimili le dichiarazioni giustificative della ricorrente. Secondo l’ordinanza, quel giudizio è aderente alle emergenze processuali e privo di vizi logici. Il motivo non evidenzia una criticità della struttura argomentativa, ma insiste su una lettura di fatto già esclusa in sede di merito.
Da ciò deriva l’inammissibilità del ricorso. La pronuncia conferma che il motivo sulla motivazione deve essere costruito attorno alle ragioni della decisione impugnata, non come semplice riproposizione della tesi difensiva. Alla declaratoria seguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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