Mandato di arresto europeo ricorso per cassazione solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. VI n. 2854 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di mandato di arresto europeo, avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari personali l’unico rimedio esperibile è il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma degli artt. 9, comma settimo, legge n. 69/2005 e 719 cod. proc. pen. Il ricorso è ammesso esclusivamente per l’inesistenza della motivazione o per la presenza di una motivazione solo apparente, non anche per il mero vizio logico della stessa. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso che si limiti a censurare la plausibilità e la congruenza delle ragioni espresse dal provvedimento impugnato.

Il Fatto

La Corte di appello di Venezia, con ordinanza del 21 agosto 2024, ha rigettato l’istanza di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari in favore di un soggetto sottoposto a procedura di consegna a seguito di mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria belga.

Avverso l’ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: erronea applicazione degli artt. 274, lett. b), e 275 cod. proc. pen. e dell’art. 9 legge n. 69/2005, oltre a omessa motivazione sulle allegazioni difensive. Si sostiene che il pericolo di fuga sarebbe stato affermato in modo solo apodittico, senza confronto con la documentazione sul radicamento del ricorrente in Italia.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione dichiara il ricorso inammissibile perché proposto per ragioni non consentite. Il punto di partenza è la delimitazione dei mezzi di impugnazione: nel procedimento di mandato di arresto europeo, i provvedimenti in materia di misure cautelari personali sono impugnabili con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi degli artt. 9, comma settimo, legge n. 69/2005 e 719 cod. proc. pen.

Da tale cornice la Corte ricava il perimetro del sindacato: il ricorso è esperibile unicamente per inesistenza della motivazione o per motivazione solo apparente, non per mero vizio logico della stessa. Il principio è ribadito richiamando un proprio precedente, Sez. 6 n. 10906 del 06/03/2013, che ha già affermato la stessa regola.

Su questa base il ricorso non supera il vaglio. Il ricorrente censura le ragioni espresse dal provvedimento impugnato, ma lo fa sul terreno della congruenza logica e della plausibilità della valutazione, che è proprio il profilo sottratto al controllo di legittimità. La Corte d’appello, rilevata la reiterazione dell’istanza a pochi giorni dal rigetto di analoga richiesta, ha ritenuto le allegazioni difensive inininfluenti sulle esigenze cautelari, già rappresentate nei precedenti provvedimenti.

Il riferimento è ai punti di appoggio del ricorrente in più Paesi, che giustificano la insostituibilità della misura inframuraria. Si tratta di una motivazione esistente e non apparente, che sfugge dunque alle censure ammesse. All’inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, oltre agli adempimenti di cancelleria di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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