Correzione dell’errore materiale non può mutare il dispositivo in condanna (Cass. pen. Sez. VI n. 31021 del 12.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’adozione, in difetto di fissazione dell’udienza camerale e di avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale di cui all’art. 130 cod. proc. pen. dà luogo a una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178 cod. proc. pen., deducibile con il ricorso per cassazione solo se il ricorrente alleghi un concreto interesse a partecipare all’udienza. Tale interesse sussiste quando la correzione incide sul contenuto decisorio della sentenza. La procedura dell’art. 130 cod. proc. pen. non consente di modificare il dispositivo reso pubblico dopo la deliberazione: il contrasto tra dispositivo e motivazione si risolve con la prevalenza dell’elemento decisionale su quello giustificativo, salvo che la Corte adegui ex post il dispositivo alla motivazione, operando una modifica essenziale non consentita.

Il Fatto

Il ricorrente, già amministratore di un condominio, era stato assolto in primo grado con sentenza del Tribunale di Roma per difetto di tempestiva querela in ordine al reato di appropriazione indebita e condannato per il reato di cui all’art. 388 cod. pen. La Corte d’appello, all’esito di udienza trattata con rito cartolare, aveva notificato alle parti un dispositivo di proscioglimento per difetto di tempestiva querela, con condanna della parte civile alle spese del grado.

Successivamente la stessa Corte aveva adottato, de plano, un provvedimento di correzione con cui integrava il dispositivo, trasformando il proscioglimento in una statuizione di condanna per il solo reato di cui all’art. 388 cod. pen., con pena rideterminata in due mesi di reclusione. Avverso tale sentenza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione del contraddittorio nella procedura correttiva e difetto di prova dell’elemento soggettivo.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta anzitutto il profilo processuale, esaminando congiuntamente il primo e il secondo motivo. Il principio di riferimento è quello per cui la correzione di errore materiale adottata senza udienza camerale e senza avviso alle parti integra una nullità di ordine generale, deducibile in cassazione solo ove il ricorrente alleghi un concreto interesse a partecipare all’udienza. La Corte richiama sul punto Sez. IV n. 14399 del 2026 e Sez. I n. 20984 del 2020.

Nella specie tale interesse sussiste, perché con la decisione adottata de plano il ricorrente è stato privato della possibilità di interloquire su una pronuncia a lui sfavorevole. La Corte rileva che la procedura dell’art. 130 cod. proc. pen. è stata impiegata per intervenire sul contenuto decisorio della sentenza: la decisione proscioglitiva resa all’esito dell’udienza è stata modificata, per effetto della correzione, in una condanna, sia pure riferita a uno solo dei reati contestati.

Non è dirimente, secondo la Corte, stabilire se ciò sia avvenuto per ripensamento o per errore ostativo: ciò che conta è che la correzione ha operato una modifica essenziale del dispositivo, reso pubblico immediatamente dopo la deliberazione, cosa che lo strumento dell’art. 130 cod. proc. pen. espressamente non consente. Il nucleo decisorio della sentenza è il dispositivo letto in udienza: in applicazione di tale principio si è affermato che il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità, ma si risolve con la prevalenza dell’elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare la divergenza mediante correzione della motivazione ai sensi degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen. (Sez. VI n. 19851 del 2016).

Nel caso concreto, tuttavia, la difformità non è sanabile, perché la Corte territoriale ha compiuto l’operazione inversa, adeguando ex post il dispositivo alla motivazione, che risulta distonica rispetto alla decisione adottata nell’immediatezza. Assorbente è poi il terzo motivo: la motivazione sull’elemento psicologico del reato di cui all’art. 388 cod. pen. è del tutto mancante. Il ricorso al sequestro dimostra l’indebita ritenzione della documentazione, non la consapevolezza della mancata ottemperanza al provvedimento del giudice civile.

La Corte annulla quindi la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma per nuova valutazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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