Ricorso per cassazione avverso ordinanza cautelare: inammissibilità dei motivi generici (Cass. pen. Sez. 2 n. 19103 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per la genericità e l’aspecificità dei motivi, il ricorso per cassazione che si limiti a denunciare la violazione di norme processuali senza indicare quali sarebbero state violate e che contesti in modo apodittico la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, senza un concreto confronto con l’ordinanza gravata. La motivazione del tribunale del riesame che, con percorso logico e accurato, dia conto della gravità del quadro indiziario e della sussistenza, concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, resiste a censure prive di specifici elementi di segno contrario.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, confermava l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa aveva applicato all’indagato la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare. La misura era stata disposta in relazione ai reati di maltrattamenti, lesioni aggravate e tentata estorsione, commessi ai danni della madre e della sorella, ritenendo sussistenti sia i gravi indizi di colpevolezza sia le esigenze cautelari del pericolo di reiterazione.
Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di norme processuali e contestando l’assenza delle esigenze cautelari, sulla base dell’asserita episodicità delle condotte e della pendenza di un percorso terapeutico per la dipendenza da sostanze stupefacenti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso era stato proposto con motivi del tutto generici e aspecifici, risolvendosi in una critica astratta dell’ordinanza impugnata. Il ricorrente, pur denunciando formalmente l’inosservanza di norme processuali, non aveva minimamente specificato quali norme sarebbero state violate, né aveva offerto un concreto confronto con le argomentazioni del tribunale del riesame, limitandosi a contestare in modo apodittico l’insussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari.
La Suprema Corte ha quindi esaminato la motivazione dell’ordinanza gravata, ritenendola chiara, esaustiva e giuridicamente corretta sia in ordine alla gravità della provvista indiziaria, sia in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione. Il tribunale del riesame aveva correttamente valorizzato la reiterazione delle condotte aggressive e minacciose, protrattesi per un lungo periodo, nonché la gravità delle minacce, fino a quella di dare fuoco alla madre dopo averla cosparsa di alcol.||DSML||>
Quanto alla dedotta dipendenza da sostanze stupefacenti e al preteso percorso terapeutico, la Corte ha evidenziato come la difesa non avesse fornito alcuna allegazione documentale al riguardo. La pendenza di un programma terapeutico, ove non comprovata, non è di per sé idonea a neutralizzare la concretezza e l’attualità del pericolo di reiterazione, correttamente desunte dalla gravità e dalla continuità delle condotte.
La motivazione del tribunale del riesame è stata pertanto ritenuta resistente ad ogni censura, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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