Pene sostitutive: i precedenti penali rilevano solo nella prognosi rieducativa (Cass. pen. Sez. VI n. 31023 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, i precedenti penali dell’imputato non costituiscono condizioni soggettive ostative ai sensi dell’art. 59 legge n. 689 del 1981, come riformato dal d.lgs. n. 150 del 2022, ma possono essere valutati dal giudice, in combinato disposto con il rinvio all’art. 133 cod. pen. operato dall’art. 58 legge n. 689 del 1981, ai fini del giudizio prognostico sulla idoneità rieducativa della misura e sull’adempimento delle prescrizioni. Il giudice non può respingere la richiesta sulla sola sussistenza di precedenti condanne, ma può trarre dalla natura, dal numero e dall’epoca degli illeciti argomenti per una prognosi sfavorevole. Ai sensi della norma transitoria dell’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, la richiesta di sostituzione va formulata nel grado in cui il processo pendeva alla data di entrata in vigore della riforma.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Trani, in esito a rito abbreviato, alla pena di mesi sei di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva.
Con unico motivo il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale negato la sostituzione della reclusione con la pena pecuniaria o con la detenzione domiciliare sostitutiva, pur in presenza di una pena minima e della richiesta di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto. Il rigetto sarebbe stato motivato sui soli precedenti penali, senza spiegare come da essi potesse inferirsi il mancato rispetto delle prescrizioni e il pregiudizio alla finalità rieducativa. Il P.G. ha concluso per il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla norma transitoria dell’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, che impone di applicare ai procedimenti pendenti in fase di merito al momento dell’entrata in vigore della riforma le norme previgenti della legge n. 689 del 1981, se più favorevoli. Nel caso di specie il processo era stato introdotto nel 2020.
Il primo passaggio riguarda l’inammissibilità della richiesta tardiva. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui, in tema di pene sostitutive, è tardiva la richiesta formulata per la prima volta in appello, se non già proposta in primo grado e se il processo pendeva al 30.12.2022: la disciplina transitoria va intesa nel senso che le disposizioni sopravvenute più favorevoli si applicano al grado in cui pendeva il processo a quella data. Sussiste un onere di tempestiva presentazione dell’istanza, non recuperabile in gravame se non come motivo di impugnazione avverso il rigetto della richiesta proposta in primo grado (Sez. 2 n. 181 del 04/12/2025, dep. 2026, D’agata). Nello stesso senso si è ritenuta immune da censure la decisione di appello che non ha motivato sulla richiesta avanzata per la prima volta in quella sede (Sez. 2 n. 3962 del 13/01/2026).
Nel merito, la Corte perimetra l’ambito della decisione alla sola detenzione domiciliare sostitutiva, risultando dal verbale stenotipico di udienza che la difesa aveva invocato unicamente quella, e non la pena pecuniaria, richiesta solo in appello.
Il passaggio centrale attiene al rapporto tra precedenti penali e sostituzione. La previgente formulazione dell’art. 59 legge n. 689 del 1981 prevedeva condizioni soggettive fortemente limitative in ragione dei precedenti, e dunque disposizioni meno favorevoli. L’art. 58 legge n. 689 del 1981 riformulato enuclea due condizioni negative: l’inidoneità della pena sostitutiva ad assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati e la sussistenza di fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute. Poiché il rinvio all’art. 133 cod. pen. deve leggersi in combinato disposto con l’art. 59, i soli precedenti penali non sono ostativi (Sez. 2 n. 8794 del 14/02/2024, Pesce); tuttavia essi possono essere valutati nella prospettiva dell’efficacia della pena e della sua idoneità rieducativa (Sez. 4 n. 42847 dell’11/10/2023, Palumbo), traendo argomenti dalla natura, dal numero e dall’epoca degli illeciti (Sez. 2 n. 45859 del 22/10/2024, Peluso; Sez. 4 n. 33193 del 24/06/2025, Rizzo).
Applicando tali principi, la Corte ritiene congrua la prognosi sfavorevole espressa dalla Corte territoriale, incentrata sul numero dei precedenti e sul profilo personologico, nonché sulla ritenuta sussistenza della recidiva e sulla condotta complessiva del soggetto. Il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva non contraddice tale valutazione, essendo stato formulato solo per mitigare il trattamento sanzionatorio. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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