Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lombardia n. 77 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito accertato, ma assolve alla funzione di consentirne il soddisfacimento secondo la dimensione che discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: la determinazione del capitale residuo e degli interessi, quanto a misura e decorrenza, va verificata secondo i parametri del giudicato e degli artt. 1283 e ss. cod. civ. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’azione di ottemperanza è esperibile. La penalità di mora non è dovuta quando l’inadempimento non sia contestato al momento della presentazione del ricorso, né l’attività del commissario ad acta, rientrando nei compiti istituzionali dell’ufficio, dà luogo a compenso.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, la somma di euro 2.500,00, oltre spese legali distratte a favore dei difensori antistatari per euro 1.500,00 e accessori di legge. La sentenza, passata in giudicato e notificata nel novembre 2023, non era stata eseguita.
La creditrice e i difensori hanno allora proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, l’accertamento del diritto alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il Tribunale ha poi precisato la natura del giudizio. L’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma serve a consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del credito discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli adempimenti parziali eventualmente intervenuti. Da qui la conseguenza processuale: l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, e la verifica riguarda in particolare capitale residuo e interessi, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del giudicato e degli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che le Amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici hanno dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti che impongono il pagamento di somme di danaro, prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è stato quindi accolto, con dichiarazione dell’inottemperanza e assegnazione all’Ente di un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, detratto quanto già versato. Gli interessi legali e di mora calcolati dal creditore non vincolano l’Amministrazione se non nei limiti degli artt. 1282 e ss. cod. civ. e delle ulteriori disposizioni applicabili. Non sono invece dovute le somme richieste a titolo di penalità di mora.
Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, anche adottando gli atti contabili necessari. Nessun compenso è dovuto, rientrando l’attività nei compiti istituzionali dell’ufficio. L’Amministrazione è stata infine condannata alle spese, distratte a favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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