Transito nei ruoli civili del MEF e sede di assegnazione: nessun obbligo di considerare le esigenze personali in sede cautelare (TAR Sardegna n. 147 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’assegnazione della sede di servizio del personale transitato nei ruoli civili del Ministero dell’Economia e delle Finanze è legittimamente effettuata sulla base delle dotazioni organiche e delle esigenze funzionali dell’Amministrazione, secondo la disciplina normativa di riferimento. Le sedi di possibile utilizzazione sono individuate dai decreti ministeriali attuativi e non è configurabile alcun obbligo per l’Amministrazione di considerare le esigenze personali e sanitarie del dipendente in sede di assegnazione, potendo queste essere tutelate successivamente attraverso gli ordinari istituti previsti dall’ordinamento. L’istanza cautelare di sospensione del provvedimento di transito è respinta per carenza di fumus boni iuris.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente transitato nei ruoli civili del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha impugnato il decreto ministeriale recante il suo transito nell’Area degli Assistenti – Famiglia professionale degli Assistenti Amministrativo-economici, con assegnazione presso la Corte di giustizia tributaria di I grado di Nuoro. Il provvedimento individuava la sede di servizio nella regione Sardegna, mentre il dipendente rappresentava esigenze personali e sanitarie che avrebbero richiesto l’assegnazione a una sede ubicata nella regione Campania.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto delle sue condizioni personali nella scelta della sede di assegnazione. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale di Cagliari.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha preliminarmente ritenuto la propria giurisdizione e competenza, esaminando la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.. La verifica del fumus boni iuris è stata condotta valutando la conformità del provvedimento impugnato al quadro normativo di riferimento.
Il Collegio ha osservato che l’assegnazione risultava effettuata in conformità all’art. 14, comma 5, della legge n. 266/1999 e ai decreti ministeriali attuativi del 18 aprile 2013 e del 20 luglio 2017. Tali fonti individuano le sedi di possibile utilizzazione del personale transitato nei ruoli civili del Ministero sulla base delle dotazioni organiche e delle esigenze funzionali dell’Amministrazione, senza prevedere tra le sedi disponibili quelle ubicate nella regione Campania.
La normativa richiamata ha natura vincolata nella determinazione delle sedi di assegnazione e non lascia spazio a valutazioni discrezionali fondate sulle preferenze personali del dipendente. La scelta della sede di servizio non può pertanto essere sindacata in sede cautelare per il solo fatto che le esigenze personali del ricorrente avrebbero consigliato una diversa collocazione.
Quanto alle condizioni di salute rappresentate, il Tribunale ha rilevato che queste potranno essere tutelate, una volta perfezionato il transito nei ruoli civili, mediante gli ordinari istituti previsti dall’ordinamento, ivi compresi quelli in materia di tutela del personale con particolari condizioni di salute e di mobilità. L’ordinamento offre pertanto strumenti successivi di protezione che rendono non indispensabile la tutela cautelare richiesta.
Il Collegio ha quindi ritenuto che il ricorso non sia assistito da adeguato fumus boni iuris, respingendo l’istanza cautelare e compensando le spese della fase. Il provvedimento è stato adottato con oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 del Reg. UE 2016/679.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.