Ottemperanza per la carta docente: accoglibile il ricorso dopo l’inerzia del Ministero (TAR Lazio n. 10386 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo. L’amministrazione è sempre tenuta ad eseguire il giudicato, non potendo sottrarsi a tale obbligo per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, non avendo discrezionalità sull’an e sul quando, ma al più una limitata discrezionalità sul quomodo. Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997 e mod. dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003, conv. in legge n. 326/2003, senza che l’Amministrazione abbia provveduto, integra gli estremi dell’inottemperanza. In caso di accoglimento, il giudice ordina l’esecuzione e può nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, mentre la condanna al pagamento delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. richiede una valutazione di sussistenza dei relativi presupposti.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, la sentenza n. 8168/2023 che dichiarava il suo diritto all’accredito sulla carta docente dell’importo di € 500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 2.000,00. Nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alle statuizioni. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, essendo stato ritualmente notificato e vertendo su un provvedimento giurisdizionale definitivo, e ha dichiarato la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.
Nel merito, il Collegio ha accertato la fondatezza della domanda, rilevando che l’Amministrazione non aveva fornito alcuna prova dell’avvenuto adempimento, né alcuna giustificazione per l’inerzia serbata, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Tale inerzia è stata qualificata come inottemperanza, richiamando il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato non ammette deroghe (Cons. Stato, sez. II, n. 5072/2023; Cons. Stato, sez. IV, n. 658/2015).
Il Collegio ha quindi accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza n. 8168/2023 nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, ha nominato sin da ora il Direttore generale della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà in sostituzione dell’Amministrazione.
Quanto alla domanda di condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio ne ha ravvisato allo stato l’insussistenza dei presupposti, rigettandola, ma precisando che potrà essere nuovamente proposta in caso di perdurante inottemperanza. Ha infine disposto l’invio del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero, viste le criticità sistemiche legate all’inerzia ripetuta dell’Amministrazione in materia di bonus docente. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in € 800,00, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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