Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su formazione docenti (TAR Basilicata n. 505 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia della pubblica amministrazione di fronte al giudicato del giudice ordinario integra violazione dell’obbligo di conformarsi a quanto deciso, con conseguente esperibilità dell’azione di ottemperanza. L’onere di provare l’avvenuto integrale adempimento grava sul debitore, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 12533/2001. Il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/1996 deve risultare infruttuosamente decorso prima della notifica del ricorso. Al debitore va assegnato un termine per l’esecuzione e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nominato un commissario ad acta.
Il Fatto
I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere le somme relative al beneficio economico per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
Il titolo, notificato all’Amministrazione in data 7 ottobre 2024, era divenuto irrevocabile. L’Amministrazione non vi ha dato esecuzione. I ricorrenti hanno quindi agito per conseguire l’integrale attuazione del comando giurisdizionale, con fissazione di un termine e nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha verificato la sussistenza delle condizioni dell’azione. Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, co. 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché il termine di cui agli art. 87, co. 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. È inoltre infruttuosamente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/1996, essendo il titolo notificato alla pubblica amministrazione in data 7 ottobre 2024.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. L’inerzia dell’Ente intimato configura palese violazione dell’obbligo dell’Autorità amministrativa di conformarsi a quanto deciso con provvedimento del giudice ordinario. Il Collegio ha richiamato il principio per cui l’onere della prova dell’avvenuto adempimento grava sul debitore, indicando il precedente delle Sezioni Unite n. 12533/2001.
Nel caso concreto non risultava provato l’integrale adempimento prima della notifica del ricorso. Dagli atti emergeva unicamente l’intervenuto pagamento delle spese di lite liquidate nel giudizio civile, peraltro estranee all’oggetto dell’actio iudicati.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle somme spettanti, detratto quanto già eventualmente corrisposto, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore.
Per il caso di ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario delegato, con compenso posto a carico del Ministero. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e comprendono in modo omnicomprensivo le spese accessorie relative agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
Nota della Redazione
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