Ottemperanza al decreto ingiuntivo e nomina anticipata del commissario ad acta (TAR Campania n. 2156 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo, in quanto non opposto, ha valore di cosa giudicata ai fini della proposizione del ricorso per ottemperanza, rientrando tra gli “altri provvedimenti esecutivi resi dal giudice amministrativo” di cui all’art. 112, comma 2, lett. b), cod. proc. amm. L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo è divenuto definitivamente esecutivo e sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, convertito nella L. n. 30/1997. Accertato il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del titolo e può nominare fin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di inottemperanza protratta oltre il termine assegnato. La nomina anticipata del commissario esclude, allo stato, la sussistenza dei presupposti per la condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., salva diversa valutazione su nuova istanza di parte.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il TAR per ottenere l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 47/2025 emesso dal medesimo Tribunale, con cui era stato ordinato al Comune intimato il pagamento di una somma di denaro, oltre interessi legali e spese legali. Il decreto, depositato e notificato, non è stato opposto e la Segreteria ne ha attestato la definitiva esecutività; munito di formula esecutiva, è stato successivamente notificato all’Amministrazione.
In perdurante carenza dell’adempimento, il ricorrente ha introdotto il giudizio di ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., la fissazione della somma dovuta per ogni ritardo o inosservanza e la condanna alle spese. L’Amministrazione, regolarmente notiziata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità dell’azione di ottemperanza, soffermandosi sulla definitiva esecutorietà del titolo e sul decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996. Entrambi i presupposti sono stati ritenuti sussistenti.
Il passaggio centrale riguarda la qualificazione del decreto ingiuntivo non opposto. Il Tribunale ha affermato che esso ha valore di cosa giudicata ai fini dell’ottemperanza, poiché l’art. 112, comma 2, lett. b), cod. proc. amm. assimila alle sentenze passate in giudicato gli altri provvedimenti esecutivi resi dal giudice amministrativo. Il ricorso è stato pertanto ritenuto ammissibile sotto il profilo del titolo azionato.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’adempimento dell’obbligo impostole dal decreto. Il ricorso è stato quindi accolto e ordine di esecuzione è stato impartito per la somma indicata nel titolo, oltre interessi legali, spese e accessori, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.
Quanto alle ulteriori richieste, il Tribunale ha nominato fin d’ora, per il caso di inottemperanza protratta oltre il termine assegnato, un commissario ad acta individuato nel Segretario comunale dell’Ente intimato, disponendo in suo favore un compenso a carico del Comune e prevedendo che il commissario si attivi su istanza della parte, a sua volta entro un ulteriore termine. Proprio in ragione di tale nomina anticipata il Collegio non ha ravvisato, allo stato, i presupposti per la condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., salva diversa valutazione su apposita nuova istanza in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione debitrice. Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente.
Nota della Redazione
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