Risarcimento ex art 35-ter ord pen per mero disagio esclude trattamenti disumani (Cass. pen. Sez. I n. 31940 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimedi risarcitori disciplinati dall’art. 35-ter Ord. pen., il pregiudizio risarcibile è perimetrato dal legislatore alla condizione detentiva contraria all’art. 3 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU. La condizione contraria alla Convenzione non è configurabile in presenza di una qualsiasi violazione dei diritti del detenuto, ma solo in caso di violazioni di tale entità da provocare un’afflizione che eccede l’inevitabile sofferenza legata alla detenzione. Il giudizio di merito del Tribunale di sorveglianza, se sorretto da motivazione non manifestamente illogica e da adeguata istruttoria, è insindacabile in sede di legittimità; le censure che investono l’apprezzamento delle risultanze istruttorie sono aspecifiche e vertono in fatto. La questione di falso relativa alle informazioni provenienti dall’istituto penitenziario è irrilevante, perché l’attendibilità di un atto va valutata dal giudice procedente senza procedura incidentale.
Il Fatto
Il ricorrente, detenuto presso un istituto penitenziario, aveva chiesto i rimedi risarcitori di cui all’art. 35-ter Ord. pen. per il periodo di detenzione patito in condizioni asseritamente contrarie al senso di umanità. Il Magistrato di sorveglianza aveva negato il ristoro; il Tribunale di sorveglianza, investito del reclamo, lo aveva respinto, confermando la correttezza dei criteri di computo dello spazio individuale in cella collettiva e rilevando che il detenuto aveva fruito di uno spazio compreso tra i tre e i quattro metri quadrati.
Il Tribunale aveva inoltre ritenuto smentite dalle informazioni acquisite presso l’istituto le condizioni negative dedotte dal detenuto, escludendo così qualsiasi trattamento disumano o degradante, e aveva dichiarato inammissibile l’eccezione di querela di falso. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il sistema di tutela del detenuto, articolato in due azioni autonome e complementari. L’art. 35-bis Ord. pen. consente un intervento preventivo-inibitorio, con possibile esecuzione coattiva, per sottrarre tempestivamente il detenuto a una condizione contraria al senso di umanità; l’art. 35-ter Ord. pen. appresta invece una tutela risarcitorio-compensativa per la violazione già subita. Il perimetro del pregiudizio risarcibile è fissato dal legislatore al fatto di aver subito condizioni detentive lesive dell’art. 3 CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU.
Su questa base la Corte ritiene che il Tribunale di sorveglianza abbia fatto buon governo dei principi di legittimità, costituzionali e convenzionali, avendo considerato tutti i motivi di disagio dedotti e ritenendoli, con motivazione non manifestamente illogica, non incidenti sulla propria discrezionalità. Quanto al calcolo dello spazio in cella, le censure sono giudicate aspecifiche e interamente versate in fatto, in materia che consente il ricorso per sola violazione di legge: la decisione impugnata richiama espressamente la memoria difensiva integrativa, e il ricorrente non ha indicato elementi obiettivi asseritamente trascurati.
Analogo ragionamento vale per gli orari di apertura delle celle. Il Tribunale ha spiegato le ragioni della non significatività delle difformi dichiarazioni di altri detenuti e l’esattezza delle indicazioni provenienti dall’ordine di servizio interno, rilevando l’assenza di violazioni tradottesi in reclami o segnalazioni al Garante.
La Corte richiama quindi la giurisprudenza di legittimità secondo cui la condizione contraria all’art. 3 CEDU non è riconoscibile per una qualsiasi violazione dei diritti del detenuto, ma solo in caso di violazioni di tale entità da provocare un’afflizione eccedente l’inevitabile sofferenza della detenzione (Sez. I n. 20985 del 2020; Sez. I n. 43722 del 2015; Sez. I n. 14258 del 2020), coerentemente con il criterio della soglia minima di gravità elaborato dalla Corte EDU. Nel caso concreto tale gravità non è ravvisabile.
Infine, è corretta la motivazione sull’irrilevanza della querela di falso: l’attendibilità di un atto processuale va decisa dal giudice procedente senza specifica procedura, non essendo prevista alcuna pregiudiziale civile né un incidente di falso (Sez. VI n. 1361 del 2018). Il Tribunale aveva dato atto che la decisione del Magistrato era stata assunta in esito a un ampio ricorso ai poteri istruttori, rendendo del tutto ininfluente l’asserita falsità della nota dell’istituto. Discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, stimata equa in euro tremila.
Nota della Redazione
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