Principi di diritto (Massima) In tema di misure di prevenzione personali, l’esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l’interessato è sottoposto alla custodia cautelare, la cui concomitanza non consente di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale, costituendone anzi solida conferma, a differenza della detenzione in esecuzione di pena, per la quale opera una delimitazione cronologica della valenza del giudizio di pericolosità. Le prescrizioni facoltative di cui all’art. 8, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, quali l’obbligo di partecipare a un corso di recupero sulla violenza di genere, hanno natura di obblighi di condotta in funzione meramente rieducativa e risocializzante, non integrando trattamenti sanitari insuscettibili di attuazione coattiva ai sensi dell’art. 32 Cost. Le prescrizioni di ordine generale, anche quelle letteralmente obbligatorie, devono essere sorrette, in base a un’interpretazione convenzionalmente orientata, da un’esplicita illustrazione delle ragioni per le quali, nel singolo caso concreto, esse si rendano necessarie in funzione del controllo della pericolosità sociale del prevenuto.
Il Fatto
Il Tribunale di Trieste aveva disposto nei confronti del proposto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, permanenza notturna domiciliare, modalità di controllo ex art. 275-bis cod. proc. pen. e divieto di comunicare con la persona offesa. La Corte di appello di Trieste rigettava l’appello, confermando il provvedimento.
Avverso tale decreto il proposto ricorre per cassazione, deducendo la mera apparenza della motivazione in tema di attualità della pericolosità sociale, la natura di trattamento sanitario del prescritto corso di recupero sulla violenza di genere e la conseguente necessità del consenso, nonché l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, d.lgs. n. 159/2011 per l’automatica applicazione cumulativa di tutte le prescrizioni per gli indiziati del reato di cui all’art. 4, comma 1, lett. i-ter), d.lgs. n. 159/2011.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso, nel suo complesso, infondato.
Quanto alla dedotta mancanza di attualità della pericolosità, la Suprema Corte richiama la chiara lettera dell’art. 14, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, secondo cui l’esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l’interessato è sottoposto alla custodia cautelare. Tale circostanza, a differenza della detenzione in esecuzione di pena disciplinata dal comma 2-ter, non consente di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale, costituendone anzi una solida conferma, in conformità alla giurisprudenza di legittimità richiamata. La valutazione di attualità va riferita all’epoca del giudizio di primo grado, salva un’eventuale anomala distanza temporale tra i gradi, insussistente nel caso di specie. Il ricorso, inoltre, non si confronta con la preliminare genericità delle allegazioni difensive in ordine all’attivazione dei poteri istruttori officiosi, risultando la fase prognostica correttamente svolta e impermeabile a censure in sede di legittimità.
In relazione alla natura del corso di recupero sulla violenza di genere, la Corte esclude che la prescrizione, nei latissimi termini in cui è stata impartita, possa essere ricondotta a un trattamento terapeutico, nozione che postula una valutazione psicodiagnostica e un intervento strutturato e individualizzato da parte di personale sanitario qualificato. Si tratta, piuttosto, di un obbligo di condotta in funzione meramente rieducativa e risocializzante, di superamento degli stereotipi socio-culturali nelle relazioni di genere e di prevenzione della recidiva, tanto più che è rimessa al proposto la scelta dell’ente presso cui svolgere il percorso. Non emerge pertanto alcuna lesione delle libertà presidiate dall’art. 32 Cost. La Corte territoriale ha poi correttamente affermato, con valutazione impermeabile allo scrutinio di legittimità, la congruità del termine annuale, decorrente dalla concreta esecuzione della misura.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale, essa è dichiarata inammissibile per la mancanza del preliminare confronto con il diritto vivente. La Corte ricorda che la giurisprudenza convenzionale e nazionale, a partire dalla pronuncia della Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, ha temperato la letterale obbligatorietà delle prescrizioni di cui all’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159/2011, richiedendo che esse siano sorrette da un’esplicita illustrazione delle ragioni per le quali, nel singolo caso concreto, si rendano necessarie in funzione del controllo della pericolosità sociale del prevenuto. Nel caso di specie, tuttavia, l’applicazione delle prescrizioni facoltative di cui al comma 5 è stata disposta sulla base di una specifica valutazione della loro concreta necessità, in considerazione della peculiare tipologia di condotte criminose e del rilevante rischio di reiterazione.
Il ricorso è pertanto rigettato e il ricorrente è condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
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È illegittima l’ordinanza che rigetta l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale fondando il giudizio di pericolosità esclusivamente sui precedenti penali, senza valutare la condotta attuale del condannato e la presenza di elementi positivi.
In tema di guida senza patente, la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere la depenalizzazione, può essere fornita anche con elementi di sicuro valore probatorio, in mancanza di allegazioni contrarie dell’interessato.
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L’alibi rivelatosi falso, a differenza di quello solo non provato, è un indizio a carico perché sintomatico del tentativo di sottrarsi all’accertamento della verità. Confermata la custodia in carcere per furti in abitazione fondata su GPS, videoriprese e base logistica.
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