Confronto mancato e rinnovazione istruttoria: annullamento per omessa pronuncia sul rito abbreviato (Cass. pen. Sez. 2 n. 3205 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di appello, il giudice ha l’obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale solo in caso di accoglimento, potendo il rigetto essere motivato implicitamente quando la struttura argomentativa della decisione si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione della responsabilità. Le dichiarazioni della persona offesa non costituita parte civile possono essere poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica della credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca del racconto, con un controllo più penetrante rispetto a quello sui testimoni. Il delitto di estorsione si distingue dall’esercizio arbitrario delle proprie ragioni per l’elemento psicologico: nell’estorsione l’agente è consapevole dell’ingiustizia del profitto, mentre nell’esercizio arbitrario agisce nella ragionevole convinzione di esercitare un diritto. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che deduca questioni non prospettate nei motivi di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. L’omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello concernente il diniego del rito abbreviato condizionato determina l’annullamento con rinvio.

Il Fatto

La Corte di Appello di Napoli, riformando la sentenza del Tribunale di Avellino, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il delitto di estorsione ai danni di una persona offesa, perché estinto per prescrizione, e lo condannava per il delitto di tentata estorsione aggravata ai danni di altra persona offesa. All’imputato si contestava di avere, in concorso con altri, minacciato la persona offesa con una pistola e un ordigno esplosivo per costringerla a corrispondere, a fronte di un debito originario, somme di denaro di gran lunga superiori. Avverso la sentenza ricorrevano per cassazione i difensori dell’imputato, deducendo plurimi motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi meritevoli di accoglimento limitatamente al quarto motivo presentato da uno dei difensori, riguardante l’omessa pronuncia della Corte di appello sul motivo di impugnazione concernente il diniego del rito abbreviato condizionato, mentre ha dichiarato infondati o inammissibili gli altri motivi.

Quanto al primo motivo, la Corte ha affermato che il vizio di mancanza di motivazione ricorre solo quando l’impianto giustificativo non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità, essendo ammessa la motivazione implicita. Il giudice d’appello ha l’obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo in caso di accoglimento, potendo motivare implicitamente il rigetto quando la decisione si fonda su elementi sufficienti. Nel caso di specie, la Corte di appello aveva valutato le dichiarazioni della persona offesa e si era soffermata sul confronto con quelle dell’imputato, rendendo non indispensabile la rinnovazione istruttoria.

Sulla valutazione dell’attendibilità della persona offesa, la Corte ha richiamato il principio secondo cui le regole dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, che possono fondare da sole la condanna previa verifica della credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca del racconto. Tale controllo deve essere più penetrante rispetto a quello sui testimoni, ma la giurisprudenza, anche con le Sezioni Unite “Bell’Arte”, si esprime in termini di opportunità e non di necessità di riscontri. La valutazione dei contrasti testimoniali e la scelta tra divergenti versioni sono devolute insindacabilmente ai giudici di merito.

Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte ha chiarito che la distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni si fonda sull’elemento psicologico: nell’estorsione l’agente persegue un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia, mentre nell’esercizio arbitrario agisce nella ragionevole convinzione di esercitare un diritto. Nel caso di specie, la richiesta di somme di gran lunga superiori al credito effettivo escludeva la buona fede.

La Corte ha inoltre ritenuto manifestamente infondati i motivi riguardanti l’aggravante dell’uso di armi e l’esclusione delle attenuanti generiche, essendo la valutazione degli elementi di prova rimessa al giudice di merito. Ha dichiarato inammissibili i motivi concernenti i riconoscimenti fotografici, in quanto non dedotti in appello, e quelli reiterativi di censure già disattese. Ha infine ritenuto fondato il motivo concernente l’omessa pronuncia della Corte di appello sul motivo di impugnazione riguardante il diniego del rito abbreviato condizionato, con conseguente annullamento con rinvio per un nuovo giudizio sul punto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *