Eccezionali esigenze cautelari non estensibili alla mancata traduzione dell’ordinanza (Cass. pen. Sez. III n. 32394 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regime delle eccezionali esigenze cautelari previsto dall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. ha carattere eccezionale e tassativo: esso costituisce la sanzione processuale per l’inosservanza dei termini del procedimento di riesame e non è applicabile analogicamente alle ipotesi in cui la misura abbia perso efficacia per ragioni diverse. La perdita di efficacia conseguente alla mancata traduzione dell’ordinanza cautelare in lingua comprensibile all’indagato è fattispecie strutturalmente eterogenea, sorretta dalla tutela del diritto di difesa, rispetto alla quale non è configurabile alcun tertium comparationis ai fini dell’art. 3 Cost. Ne consegue la manifesta infondezza e la non rilevanza della questione di legittimità costituzionale, poiché difetta la comparabilità delle situazioni poste a raffronto.
Il Fatto
Il ricorrente, imputato di violenza sessuale e rapina aggravata, era stato raggiunto da custodia cautelare in carcere nel giugno 2025. La difesa aveva dedotto la nullità dell’ordinanza per mancata traduzione in lingua comprensibile all’indagato; dopo l’annullamento della misura, disposto in sede di rinvio con ordinanza del 7 aprile 2026, l’interessato era stato scarcerato e, due giorni dopo, nuovamente sottoposto a fermo. Il Tribunale di Pistoia aveva così emesso una nuova ordinanza custodiale il 10 aprile 2026, confermata dal Tribunale del riesame di Firenze il 28 aprile 2026.
Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo la violazione dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. e, in subordine, l’illegittimità costituzionale dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. per contrasto con l’art. 3 Cost., oltre a censure sulle esigenze cautelari, sul pericolo di fuga, sull’attualità del pericolo di reiterazione e sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, esaminando partitamente i motivi. Quanto al primo, il Collegio osserva che l’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. disciplina una fattispecie tipica e tassativa, costituita dalla perdita di efficacia della misura per violazione dei termini del procedimento di riesame. Il regime derogatorio che essa prevede non è suscettibile di applicazione analogica ad ipotesi differenti.
La fattispecie della perdita di efficacia per mancata traduzione dell’ordinanza trova invece fondamento nella tutela del diritto di difesa e nell’esigenza di conoscenza effettiva del provvedimento restrittivo. Pur accomunate dall’effetto finale della perdita di efficacia, le due situazioni presentano presupposti, finalità e meccanismi di tutela differenti; difetta perciò un tertium comparationis idoneo a fondare la censura ex art. 3 Cost.
La Corte richiama i principi di Sez. 1, n. 28002 del 2016 e di Sez. 1, n. 806 del 2022, secondo cui le eccezionali esigenze cautelari non postulano la sopravvenienza di elementi nuovi, ma richiedono una situazione di pericolo di particolare intensità. Le pronunce invocate dalla difesa (Sez. 6, n. 8515 del 2016, Sez. 6, n. 53124 del 2017, Sez. 2, n. 47617 del 2016) riguardano però solo la nozione di eccezionali esigenze, senza estendere il relativo regime ai casi di annullamento per vizi genetici.
La questione è inoltre dichiarata non rilevante: l’ordinanza impugnata ha già affermato che, ove si applicasse il parametro delle eccezionali esigenze, queste sarebbero comunque ravvisabili, sicché difetta la decisività richiesta dagli artt. 134 Cost. e 23 della legge n. 87 del 1953. Le censure sulle esigenze cautelari sono respinte perché il Tribunale ha valorizzato elementi sintomatici specifici, non la sola gravità astratta del reato.
Quanto all’ultimo motivo, il Collegio ribadisce che l’art. 275-bis cod. proc. pen. non configura una misura autonoma, ma una modalità di controllo degli arresti domiciliari; l’inidoneità di questi ultimi implica di regola l’inidoneità del braccialetto elettronico. All’inammissibilità segue la condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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