Omessa valutazione di memoria difensiva decisiva: annullamento con rinvio sulla pena sostitutiva (Cass. pen. Sez. 4 n. 14254 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa valutazione di una memoria difensiva e della relativa documentazione allegata non costituisce causa di nullità del provvedimento, non essendo tale ipotesi prevista dalla legge, ma può rilevare come vizio di motivazione quando le ragioni ivi esposte siano connotate da carattere di decisività, ossia siano potenzialmente idonee a inficiare il costrutto argomentativo della decisione. Il giudice è tenuto a esaminare le difese svolte nelle memorie, a meno che queste contengano la mera ripetizione di argomentazioni già presentate o siano inconferenti rispetto all’oggetto del giudizio. L’omissione di tale esame, ove riguardi un argomento decisivo, determina l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al punto non motivato.
Il Fatto
Il caso trae origine dalla condanna, pronunciata dal Tribunale di Ferrara, di un imputato per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285/1992, alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda. A seguito di un primo annullamento senza rinvio disposto dalla Cassazione, la Corte di appello di Bologna, in sede di rinvio, confermava la decisione di primo grado.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Con il primo lamentava l’omessa valutazione di una memoria difensiva depositata a mezzo PEC, con la quale aveva documentato il pagamento di una precedente pena pecuniaria e le proprie condizioni di vita e reddituali, elementi che la Corte territoriale aveva ritenuto carenti nel rigettare l’istanza di sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria sostitutiva ex art. 53 l. n. 689/1981.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la prima censura, con valenza assorbente rispetto alla seconda, relativa alla violazione degli artt. 58 e 59 l. n. 689/1981. Nel rigettare l’istanza di pena sostitutiva, la Corte di appello aveva dato espresso rilievo al mancato pagamento, da parte dell’imputato, di una precedente ammenda di euro 1.050,00 applicata dal Tribunale di Ferrara.
La memoria depositata l’11 giugno 2025 conteneva, invece, la prova dell’intervenuta corresponsione di tale somma.
La mancata considerazione di questo specifico e documentato argomento difensivo è stata giudicata decisiva, in quanto potenzialmente idonea a inficiare il ragionamento posto a base del rigetto dell’istanza.
Nel richiamare il principio di legittimità per cui l’omessa valutazione di memorie difensive non integra una causa di nullità ma può inficiare la congruità della motivazione, la Corte ha precisato che il giudice è comunque tenuto all’esame delle difese non meramente ripetitive o inconferenti. Nel caso di specie, la mancata valutazione ha superato la soglia della mera irregolarità, divenendo vizio motivazionale.
La sentenza è stata pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna, limitatamente alla pena sostitutiva, con declaratoria di irrevocabilità della statuizione sull’affermazione della penale responsabilità, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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