La motivazione apparente per omesso esame delle doglianze specifiche impedisce la conferma (Cass. pen. Sez. 2 n. 7677 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da vizio di motivazione, per il suo carattere apparente, la sentenza di appello che, pur richiamando astratti principi di diritto in tema di elementi costitutivi del reato, ometta di esaminare le specifiche deduzioni difensive in punto di responsabilità con le quali si contesta l’attendibilità della prova dichiarativa e la valenza probatoria degli elementi documentali. Il giudice del gravame è tenuto a confrontarsi con le doglianze aventi carattere di decisività, anche solo per affermarne l’infondatezza. Ne consegue l’annullamento con rinvio a diversa sezione del giudice di secondo grado.
Il Fatto
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, all’esito del giudizio dibattimentale, aveva dichiarato l’imputato responsabile del delitto di truffa, condannandolo alla pena di un anno di reclusione ed euro 400,00 di multa, condizionalmente sospesa. La Corte di appello di Messina confermava la pronuncia. L’imputato ricorreva per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo con il quale si lamentava l’assenza di motivazione in ordine alle censure sollevate con il primo motivo dell’atto di appello.
La Motivazione della Corte
La seconda sezione penale ha accolto il ricorso. Il giudice di primo grado aveva fondato il giudizio di responsabilità sulla valutazione congiunta della testimonianza del direttore dell’ufficio postale e delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, contenute nelle annotazioni di polizia giudiziaria. L’imputato, con l’atto di appello, aveva censurato la valenza di tali elementi probatori con due precise deduzioni: l’inattendibilità del teste per intrinseche contraddizioni e le discrasie temporali delle immagini che non consentivano di collocare con certezza la sua presenza nel luogo e nell’orario dell’operazione fraudolenta.
La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata, dopo aver ripercorso le risultanze fattuali e sommariamente riportato i motivi di appello, aveva richiamato astratti principi di diritto per poi affermare che il compendio probatorio dava conto della presenza dell’imputato. Nessun cenno era stato fatto alle deduzioni difensive, aventi chiaro carattere di decisività. La motivazione è stata quindi ritenuta apparente per l’omesso confronto con le doglianze specifiche.
La Corte ha conseguentemente disposto l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per colmare la lacuna argomentativa. Ha infine respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa, calcolando il termine massimo di anni sette e mesi sei dalla data del reato (27/02/2018), con scadenza al 27/08/2025 e, considerati i complessivi 753 giorni di sospensione, ha stimato l’estinzione del reato solo al 19/09/2027.
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Nota della Redazione
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