Onere di allegazione della continuazione in executivis (Cass. pen. Sez. VII n. 32400 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione in executivis della disciplina del reato continuato, è onere del condannato indicare i reati di cui richiede l’unificazione e allegare, quanto meno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reati successivi. Spetta al giudice dell’esecuzione l’individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibile il medesimo disegno criminoso. L’onere di allegazione impedisce che il meccanismo sanzionatorio dell’art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere.
Il Fatto
Il condannato propone incidente di esecuzione chiedendo la declaratoria di illegalità della pena dell’ergastolo inflitta con sentenza della Corte di assise di appello di Caltanissetta del 5 marzo 2008 per due omicidi consumati e uno tentato, per non avere avuto la possibilità di accedere al giudizio abbreviato. Chiede inoltre la rideterminazione della pena e il riconoscimento della continuazione tra quei fatti e l’omicidio per il quale ha riportato condanna con sentenza del GIP del Tribunale di Roma del 30 settembre 2014.
Il giudice dell’esecuzione respinge l’istanza con provvedimento del 2 aprile 2026. Il condannato ricorre per cassazione deducendo violazione dell’art. 81 cod. pen., sul rilievo che non sarebbe stato considerato che egli era un killer e che gli omicidi erano stati commessi a distanza ravvicinata di tempo.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII dichiara il ricorso inammissibile. Il ricorrente non esplicita le ragioni per le quali i fatti oggetto delle due sentenze dovrebbero essere ritenuti avvinti nell’unicità del medesimo disegno criminoso, né in questa sede né al momento della proposizione dell’incidente di esecuzione.
La Corte ribadisce un principio già affermato in materia: in tema di applicazione in executivis della disciplina del reato continuato, è onere del condannato indicare i reati di cui richiede l’unificazione e, quanto meno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudice dell’esecuzione l’individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibile il medesimo disegno criminoso (Sez. 1 n. 28762 del 28/04/2023).
Il fondamento dell’onere è precisato con il richiamo a un ulteriore precedente: grava sul condannato che invochi l’applicazione della continuazione l’onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio dell’art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3 n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019).
All’inammissibilità del ricorso conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. La Corte richiama la sentenza n. 186 del 13 giugno 2000 della Corte costituzionale e rileva l’assenza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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