Il giudice conserva il potere sul disegno criminoso nonostante l’accordo processuale (Cass. pen. Sez. I n. 13359 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva tra reati giudicati con separate sentenze di patteggiamento, l’accordo intervenuto tra il condannato e il pubblico ministero ai sensi dell’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. non vincola il giudice dell’esecuzione, il quale conserva il potere di apprezzare la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 81 cod. pen., inclusa l’identità del disegno criminoso, preesistente alla commissione dei singoli reati. La valutazione negativa di tale presupposto legittima il rigetto dell’istanza, pur in presenza di una concorde richiesta delle parti. L’accordo rappresenta requisito di ammissibilità dell’istanza e non anche elemento che preclude il sindacato del giudice sul merito sostanziale della domanda.
Il Fatto
Il Tribunale di Lodi, investito dell’incidente di esecuzione, rigettava l’istanza con cui il condannato chiedeva l’applicazione della continuazione tra diverse violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, oggetto di due distinte sentenze di patteggiamento. Il giudice dell’esecuzione escludeva la ricorrenza di un unitario disegno criminoso, valorizzando la distanza temporale tra i fatti e la loro natura di espressione di abitualità criminosa. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il condannato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, affrontando preliminarmente il tema dei poteri del giudice dell’esecuzione. Ha ricordato che l’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. richiede, quale requisito di ammissibilità, la presentazione di una specifica richiesta di pena concordata tra le parti, ma ricalca lo schema procedurale degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen. Il giudice può recepire l’accordo, procedere comunque all’unificazione in caso di dissenso ingiustificato del pubblico ministero, oppure respingere la richiesta.
La giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla sentenza, ha precisato che il giudice dell’esecuzione non può esercitare gli ordinari poteri valutativi ex art. 671 cod. proc. pen. per individuare una pena diversa da quella negoziata, potendo intervenire sul giudicato solo per effetto di una successiva pattuizione delle parti. Nel caso di specie, tuttavia, il parere favorevole del pubblico ministero aveva determinato la corretta instaurazione del procedimento, rendendo ammissibile l’istanza.
La Corte ha quindi chiarito che tale accordo non preclude al giudice il sindacato sulla sussistenza dei presupposti sostanziali. Anche in presenza di una concorde richiesta, il giudice dell’esecuzione conserva il potere di apprezzamento in ordine alla ricorrenza dei requisiti di cui all’art. 81 cod. pen., inclusa l’identità del disegno criminoso, che deve preesistere alla commissione delle singole violazioni. L’assenza di tale elemento legittima il rigetto della domanda, come affermato da precedenti conformi (Sez. 1, n. 41312 del 18/06/2015, Genco, Rv. 264890 – 01).
Quanto al merito, la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione dei principi in materia, valorizzando la distanza temporale tra i fatti, commessi nel 2022 e nel 2025, e l’assenza di elementi da cui desumere la preesistenza di un programma criminoso unitario. Le censure del ricorrente sono state ritenute generiche, in quanto volte a sollecitare una lettura alternativa del compendio probatorio, non manifestamente illogica, operata dal giudice di merito.
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Nota della Redazione
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