Discarico dell’agente contabile e conto giudiziale a zero per attività cessata (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 137 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto fissato ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. a), del codice della giustizia contabile per i conti compilati d’ufficio e non depositati costituisce procedura giudiziale a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico sia gravato da obbligazioni di restituzione. Il conto giudiziale compilato d’ufficio, depositato oltre il termine e successivamente sottoscritto dall’agente contabile, è regolare quando risulta correttamente “a zero”, perché riferito a un periodo in cui l’attività era cessata. In tale ipotesi la Corte dispone il discarico dell’agente contabile ai sensi dell’art. 149, comma 2, del codice della giustizia contabile, anche in conformità alle conclusioni del Pubblico Ministero.

Il Fatto

Il Comune deposita il conto giudiziale relativo all’imposta di soggiorno riscossa nell’anno 2018 dai clienti di una struttura ricettiva. Il conto è compilato d’ufficio e sottoscritto dal responsabile finanziario dell’ente, poi depositato oltre il termine di cui all’art. 139 del codice della giustizia contabile, per l’inottemperanza dell’agente contabile. Il conto non evidenzia somme riscosse né versate.

La Procura regionale rileva che il Comune non ha invitato l’agente a riconoscere e sottoscrivere il conto prima della trasmissione, come previsto dall’art. 614, comma 1, lett. b), del r.d. n. 827/1924, e che i riscontri non provano l’assenza di riscossione: per la Procura non può quindi pronunciarsi il discarico.

La Motivazione della Corte

La Sezione ritiene necessario accertare l’effettivo carico del conto e invita l’agente contabile a riconoscerlo e sottoscriverlo, disponendo con ordinanza n. 36 del 13 giugno 2025 la rimessione degli atti al Magistrato istruttore per completare l’istruttoria.

Il Comune rappresenta di non disporre dell’accesso ai dati sulle presenze anteriori al 2020 e documenta che la richiesta di cessazione retroattiva dell’attività, dal 30 giugno 2015, è stata riscontrata. Notifica poi all’agente contabile un sollecito a sottoscrivere il conto già compilato d’ufficio.

L’agente contabile, a mezzo del difensore, dichiara di aver cessato l’attività di affittacamere il 30 giugno 2015 e di non aver più riscosso somme a titolo di imposta di soggiorno da tale data, allegando il conto giudiziale regolarmente sottoscritto. La Procura, preso atto delle circostanze documentate, chiede che sia dichiarata la regolarità del conto con discarico dell’agente.

La Corte osserva che il conto è stato regolarmente sottoscritto e che correttamente risulta “a zero”, in quanto relativo a un periodo in cui l’attività era ormai cessata. Ne consegue la correttezza del carico e, in conformità alle conclusioni del Pubblico Ministero, il discarico ai sensi dell’art. 149, comma 2, del codice della giustizia contabile. La compensazione delle spese consegue all’inottemperanza dell’agente contabile, che ha reso necessario il giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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