Frodi fondi europei: escluso dolo azienda agricola che si affidò a intermediario (Corte dei Conti Sez. I App. n. 115 del 30.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di illecita percezione di contributi comunitari liquidati nell’ambito della Politica Agricola Comune, la responsabilità amministrativo-contabile per dolo o colpa grave postula la prova certa della conoscenza, in capo al beneficiario, della falsità ideologica dei documenti allegati alla domanda di aiuto. L’affidamento riposto nell’intermediario qualificato che ha predisposto la pratica e nei certificati di monticazione rilasciati dall’ASL e vistati dal Comune esclude il dolo e la colpa grave, anche per culpa in vigilando, gravando l’attività preliminare di verifica dei requisiti sui Centri di Assistenza Agricola convenzionati. L’archiviazione penale per errore sul fatto determinato dall’altrui inganno, pur non vincolante, concorre a escludere l’elemento soggettivo nel giudizio contabile, autonomo rispetto a quello penale.

Il Fatto

La Procura contabile ha evocato in giudizio una società agricola e il suo legale rappresentante, chiedendone la condanna in solido, a titolo di dolo, al pagamento di poco più di diciannovemila euro in favore dell’AGEA e della Regione Lombardia. Secondo l’accusa, nella domanda unica di aiuto per le annualità 2011, 2012 e 2013 gli appellanti avevano presentato documenti ideologicamente falsi, indicando quali pascolatori per conto terzi soggetti che avevano poi smentito di aver svolto quella attività, beneficiando di contributi non spettanti per ettaro di pascolo.

La Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, con sentenza n. 99/2023, aveva accolto la domanda, ravvisando un consolidato modus operandi e un occultamento doloso idoneo a impedire il maturare della prescrizione. Il giudice contabile d’appello è stato investito dei motivi sull’elemento soggettivo, sulla prescrizione, sulla responsabilità parziaria e sull’entità della condanna.

La Motivazione della Corte

Il Collegio d’appello esamina anzitutto le questioni preliminari. Rigetta l’istanza istruttoria, ritenendo la documentazione di causa e le risultanze del processo penale sufficienti per la decisione. Quanto alla prescrizione, la censura non è accolta: rileva l’occultamento doloso del danno ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, con dies a quo individuato nella scoperta della frode, emersa solo a seguito delle indagini della Guardia di Finanza, inizialmente coperte da segreto istruttorio e trasmesse alla Procura contabile nell’aprile 2021.

La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la norma non richiede l’identità tra autore dell’occultamento e responsabile del danno, essendo sufficiente che l’amministrazione sia stata oggettivamente impedita di far valere le proprie ragioni. Nemmeno il termine può farsi risalire al 2015, poiché prima dell’aprile 2021 l’attività investigativa restava non conoscibile; e comunque gli inviti a dedurre notificati nel 2022 avevano interrotto la prescrizione.

Nel merito, il Collegio accoglie il primo motivo di gravame. Non è contestata la non corrispondenza al vero dei dati contenuti nelle domande, ma difetta la prova certa che la parte appellante fosse consapevole di tale falsità. Per l’annualità 2011, la mancata esatta coincidenza dei mappali non comprova alcunché di falso, rientrando le particelle nello stesso Comune e risultando logica l’attività di pascolo per naturale transumanza; i certificati di monticazione allegati recavano sottoscrizione del veterinario ufficiale e visti del Comune.

Analogamente per il 2012 e il 2013, i certificati risultano apparentemente regolari, con intestazione dell’ASL e firme del veterinario e del Sindaco. La parte appellante non poteva dunque conoscere la realtà sottostante i documenti. Depongono in tal senso le risultanze del procedimento penale, ove la richiesta di archiviazione, accolta dal GIP, ha escluso la prova certa della conoscenza della truffa, ipotizzando l’errore sul fatto determinato dall’altrui inganno ex art. 48 cod. pen., e ha ricondotto la gestione delle pratiche a una società di intermediazione.

Escluso il profilo doloso, il Collegio richiama il precedente di questa Sezione per cui l’insussistenza del dolo non esclude profili di colpa grave, autonomamente rilevanti in sede contabile. Nella specie, tuttavia, alcun rimprovero è ascrivibile, nemmeno per culpa in vigilando, poiché la presentazione è avvenuta tramite i Centri di Assistenza Agricola convenzionati, sui quali grava la preliminare attività di verifica dei requisiti per l’erogazione del contributo.

L’appello è pertanto accolto, con riforma della sentenza di primo grado e condanna della Regione Lombardia al pagamento dei diritti e onorari di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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