Professore a tempo pieno, consulenze occasionali escluse dall’illecito erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 117 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il professore universitario a tempo pieno che, in costanza del rapporto di servizio esclusivo, svolga attività di consulenza in favore di terzi risponde a titolo di responsabilità erariale solo se tale attività assuma carattere professionale. La professionalità non si desume dalla mera titolarità di partita IVA né dal superamento di soglie reddituali, ma da indici sintomatici: la continuità temporale, l’assiduità e la sistematicità dell’attività nell’anno solare o in più anni, sì da divenire abituale. Le consulenze connotate da occasionalità e sporadicità, oltre a essere consentite dalla legge vigente, non necessitano di preventiva autorizzazione del rettore e non integrano l’illecito. Ne consegue il rigetto della domanda erariale che presupponga una condotta illecita posta in essere con dolo o colpa grave foriera di danno.

Il Fatto

La vicenda riguarda un professore ordinario di estimo presso un ateneo milanese, chiamato in giudizio dal Procuratore regionale per il pagamento, in favore dell’università, della somma complessiva di euro 120.026,54, oltre interessi e rivalutazione. Al docente si contestava di aver svolto, negli anni 2012-2015, attività libero-professionale esterna non autorizzata dall’ateneo e, comunque, non autorizzabile in costanza del regime di tempo pieno, senza aver trasmesso comunicazioni né richiesto autorizzazioni.

La citazione era preceduta dal regolare invito a dedurre. Il convenuto, affetto da un grave decadimento cognitivo attestato da certificazione medica, non si costituiva in giudizio; la difesa aveva eccepito l’impossibilità di interloquire con lui. All’udienza del 2 luglio 2025 la Procura insisteva per l’accoglimento e chiedeva dichiararsi la contumacia.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio verifica la corretta instaurazione del contraddittorio. La procura generale conferita dal convenuto alla coniuge, rilasciata prima del sopraggiungere dell’incapacità naturale, resta valida ed efficace. Ai sensi dell’art. 1722, primo comma, n. 4, cod. civ., l’estinzione del mandato consegue alla pronuncia di interdizione o inabilitazione, non alla sopravvenuta incapacità naturale del mandante. Il procuratore generale era dunque pienamente legittimato a resistere, nominando difensore, e a eleggere domicilio per i successivi atti. Corretta la notifica presso il domicilio eletto: va dichiarata la contumacia del convenuto e non si pone la questione dell’art. 78 cod. proc. civ..

Nel merito, il Collegio esamina gli incarichi contestati, distinti per anno solare. Nel 2012 quattro incarichi; nel 2013 tre, di cui uno in prosieguo; nel 2014 tre, tutti in prosieguo di quelli precedenti; nel 2015 due, di cui uno in prosieguo. Dal loro esame emerge ictu oculi il carattere dell’occasionalità.

Alla stregua della consolidata giurisprudenza della Sezione, il convenuto non ha espletato una vera attività libero-professionale, ma ha svolto sporadici incarichi di consulenza in favore di terzi, consentiti dalla legge vigente all’epoca dei fatti e non bisognevoli di preventiva autorizzazione rettorale.

Il Collegio richiama la sentenza di questa Sezione n. 11 del 3 febbraio 2020, che individua specifici indici sintomatici dell’illiceità: la frequenza temporale dell’attività consulenziale, svolta con continuità, assiduità e sistematicità, tale da divenire abituale e quindi professionale; l’indice reddituale dell’importo, rilevante se superiore al reddito da impiego pubblico; l’apertura della partita IVA, elemento meramente indicativo e non fondante in via esclusiva. Irrilevante è il parametro della gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, trattandosi di norma sul trattamento previdenziale il cui tetto può essere superato anche con una sola prestazione occasionale annua. La professionalità non è desumibile dalla mera tenuta della partita IVA, ma dal suo consapevole e abituale utilizzo.

La tesi della Sezione si àncora al referente normativo della legge n. 240/2010 e alla nozione di professionalità dell’attività imprenditoriale ex art. 2082 cod. civ., nonché all’atto di indirizzo del MIUR del 14.5.2018, che definisce la consulenza quale prestazione resa a titolo personale, non in forma organizzata, di natura occasionale e saltuaria. Di converso, l’esercizio di attività libero-professionale ricorre quando più incarichi, astrattamente espletabili, siano connotati in concreto da continuità, intensità e sistematicità.

Poiché la domanda presuppone una condotta illecita connotata da dolo o colpa grave e foriera di danno erariale che non è ravvisabile, la domanda attorea va rigettata. Nulla per le spese legali e del giudizio, stante la contumacia del convenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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