Imposta di soggiorno, difetto di giurisdizione contabile in favore del giudice tributario (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 459 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
A seguito dell’attribuzione al gestore della struttura ricettiva della qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, ai sensi dell’art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 23/2011 e dell’art. 5-quinquies, d.l. n. 146/2021, difetta la giurisdizione della Corte dei conti sull’omesso riversamento all’ente impositore, appartiene al giudice tributario la cognizione della controversia. Il gestore non è più agente contabile titolare di maneggio di denaro pubblico, ma soggetto passivo dell’obbligazione tributaria, solidalmente obbligato al versamento e titolare del diritto di rivalsa nei confronti dell’ospite. Il nuovo quadro normativo spiega effetto retroattivo dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 146/2021 e non opera il principio della perpetuatio iurisdictionis, poiché le norme intervenute sono di natura sostanziale e il giudizio è stato instaurato dopo la loro vigenza.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio il legale rappresentante di una società, gestore di una struttura ricettiva in Roma, e la società medesima, chiedendone la condanna solidale al pagamento di euro 12.222,00, oltre rivalutazione e interessi, in favore del Comune di Roma Capitale. L’addebito consisteva nell’omesso riversamento dell’imposta di soggiorno riscossa dagli ospiti per le annualità 2016 e 2017.
Secondo la Procura, la circostanza era emersa da un procedimento penale ed era stata confermata dal Comune. L’Ente interveniva in giudizio adesivamente alle conclusioni dell’attrice. I convenuti non si costituivano, nonostante il rinnovo delle notifiche disposto dal Presidente dopo la constatazione del mancato rispetto dei termini per la notifica dell’atto di citazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina d’ufficio la questione del difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario. Ricostruisce l’evoluzione normativa: l’art. 14, comma 16, lett. e), d.l. n. 78/2010 aveva introdotto il contributo di soggiorno per Roma Capitale; l’art. 4, d.lgs. n. 23/2011 aveva previsto l’imposta di soggiorno per i Comuni capoluogo di Provincia.
Nella vigenza della disciplina originaria, la giurisprudenza di legittimità e contabile riconosceva al gestore il ruolo di agente contabile, con obbligo di resa del conto giudiziale. La Corte richiama la sent. SS.RR. n. 22/2016 e l’ord. SS.UU. n. 19654/2018, che ravvisavano tra gestore e Comune un rapporto di servizio pubblico con maneggio di denaro pubblico.
La svolta è segnata dall’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020, che qualifica il gestore quale responsabile del pagamento dell’imposta, e dall’art. 5-quinquies, d.l. n. 146/2021, norma di interpretazione autentica che estende la disciplina anche ai rapporti anteriori al 19 maggio 2020. La Corte richiama l’ord. SS.UU. n. 14028/2024, che ha riconosciuto a quest’ultima disposizione natura innovativa con efficacia retroattiva, in quanto la norma del 2020 non derogava al principio di irretroattività di cui all’art. 11 preleggi.
Su queste basi il Collegio, allineandosi all’orientamento della Sezione (sent. n. 596/2022, n. 542/2024 e n. 224/2025), supera il precedente indirizzo e aderisce alla lettura della Suprema Corte (ord. n. 6142/2024): il gestore è divenuto soggetto passivo dell’obbligazione tributaria, solidalmente obbligato, e il denaro non ancora versato a titolo d’imposta non è qualificabile come pubblico. Ne deriva che il maneggio di denaro pubblico non è più configurabile e la fattispecie rientra nella giurisdizione tributaria. È richiamata l’evoluzione in sede penale, che ha escluso la configurabilità del reato di peculato (Cass. pen. sez. VI n. 30227/2020).
Il Collegio esclude infine che operi la perpetuatio iurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c.: le norme intervenute hanno natura sostanziale e la loro efficacia retroattiva non rende il giudizio contabile instaurato dopo la loro entrata in vigore. Pronuncia quindi il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, con dichiarazione di contumacia dei convenuti e nessuna statuizione sulle spese.
Nota della Redazione
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