Consegnatario di azioni è chi ha disponibilità giuridica, non materiale (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 113 del 06.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di titoli azionari e di quote di partecipazione societaria va individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. L’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione. Nei confronti degli enti locali, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli dematerializzati. Il giudizio relativo al conto reso da soggetto privo della qualità di consegnatario è improcedibile.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale è investita del giudizio sul conto giudiziale, per l’esercizio 2021, del consegnatario di azioni di una società partecipata da un Comune. Il conto è stato reso dal direttore generale della medesima società partecipata.

Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio, segnalando che, secondo un orientamento più recente, alla resa del conto sarebbe tenuto non il consegnatario materiale dei titoli, ma il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, non potendosi qualificare il soggetto che ha reso il conto come consegnatario dei titoli azionari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta una questione preliminare di legittimazione alla resa del conto. La giurisprudenza contabile ha precisato che il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione è da individuare non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, ma in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista.

Quanto al Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. La conclusione trova conferma nell’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.

Il Collegio sottolinea la natura dell’incarico: l’agente contabile consegnatario di azioni è chiamato a svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’ente alle riunioni societarie ed esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale. Ne consegue che il conto deve contenere non solo la descrizione dei titoli e la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con l’indicazione del motivo delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.

In coerenza con tale impostazione, è stato rilevato che il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo anche per essi l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Poiché il conto in esame è stato reso da un soggetto che non riveste la qualità di consegnatario, il Collegio dichiara improcedibile il giudizio. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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