Inammissibile il quesito sulla liquidazione degli incentivi per recupero evasione tributaria (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 181 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo è esercitabile solo entro i limiti soggettivi e oggettivi fissati dall’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. Sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere deve attenere all’interpretazione di disposizioni di significato controverso e di portata generale, in materia di contabilità pubblica, e non può risolversi nella verifica di conformità a legge di una specifica condotta gestionale. È pertanto inammissibile il quesito che, pur richiamando una disposizione normativa, involga fatti gestionali concreti e miri a ottenere una valutazione preventiva sulla legittimità di determinazioni già assunte dall’Ente.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha formulato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica. Il quesito riguarda gli incentivi per il recupero evasione tributaria previsti dall’art. 1, commi 1091 e 1091-bis, legge n. 145/2018.
L’Ente ha premesso di aver sospeso, a decorrere dal 2021, l’erogazione degli incentivi per incertezza interpretativa sui criteri di calcolo del maggior gettito accertato e riscosso. Ha quindi chiesto se, alla luce dell’intervenuta interpretazione autentica recata dal comma 1091-bis, sia possibile liquidare gli incentivi nell’anno in corso anche per le annualità pregresse, in relazione al maggior gettito accertato e riscosso negli anni 2020-2023.
La Motivazione della Corte
La Sezione verifica in via preliminare l’ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta. Sotto il primo profilo, la legittimazione spetta all’organo investito della rappresentanza legale dell’Ente: nella specie il Sindaco, che ha trasmesso l’istanza per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali.
Sotto il profilo oggettivo, la Corte richiama gli indirizzi della Sezione delle Autonomie e delle Sezioni riunite in sede di controllo, che hanno elaborato una nozione autonoma di contabilità pubblica, coincidente con il sistema di principi e norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale degli enti. Tale nozione, sebbene dinamica, non può estendersi a qualsivoglia attività amministrativa con effetti finanziari.
Il quesito deve inoltre avere portata generale e prescindere dai fatti gestionali concreti, che costituiscono solo l’occasione della richiesta. La funzione consultiva non può tradursi nella verifica di conformità a un parametro normativo di provvedimenti in corso di adozione o già adottati, né interferire con le attribuzioni di altri organi giurisdizionali.
Nel caso di specie la Sezione rileva che l’istanza non è volta a ottenere indicazioni ermeneutiche sul quadro normativo, ma mira a conseguire una valutazione preventiva della conformità a legge di una specifica condotta gestionale. Il quesito, pertanto, involge fatti gestionali concreti e non supera il vaglio di ammissibilità oggettiva.
La Corte dichiara conseguentemente inammissibile la richiesta di parere e dispone la trasmissione della deliberazione al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco dell’Ente richiedente.
Nota della Redazione
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