Adeguamento contrattuale e riliquidazione della pensione militare (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 94 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’adeguamento del trattamento di quiescenza agli aumenti contrattuali del comparto Difesa, previsti dal D.P.R. n. 40 del 2018 per il triennio 2016-2018, opera d’ufficio e in modo automatico a beneficio di tutti gli aventi diritto, ossia di coloro che siano stati collocati in congedo nel triennio di riferimento. Eventuali istanze dell’interessato assolvono a una mera funzione ricognitiva ed acceleratoria. Ne consegue che l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall’ente previdenziale è manifestamente infondata. In via ulteriore e concorrente, la prescrizione medesima decorre dalla data di trasmissione all’INPS del nuovo modello PA04 da parte dell’amministrazione militare, con la conseguenza che l’azione proposta si rivela tempestiva.
Il Fatto
Il ricorrente, già Sottufficiale della Marina Militare collocato in congedo a decorrere dall’01.06.2016, lamentava la mancata applicazione, nel computo del proprio trattamento di quiescenza liquidato con il sistema retributivo, dei benefici contrattuali per il triennio 2016-2018 stabiliti dal D.P.R. n. 40 del 2018.
Dopo un’istanza di riliquidazione inviata all’amministrazione di appartenenza, la Direzione di Amministrazione di La Spezia trasmetteva all’INPS di Sassari, in data 23.05.2024, il nuovo modello PA04 compilato in relazione agli aumenti in questione. L’INPS, costituendosi, eccepiva la prescrizione quinquennale dei ratei, facendola decorrere dall’entrata in vigore del citato D.P.R.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando Cassazione, SS.UU., n. 642 del 2015 e rinviando integralmente alle argomentazioni della difesa. Il punto decisivo risiede nel dato per cui il ricorrente è stato collocato in quiescenza durante il periodo di vigenza degli aumenti contrattuali stabiliti dal D.P.R. n. 40 del 2018, con conseguente diritto al ricalcolo del trattamento in godimento.
Quanto all’eccezione di prescrizione, questa è stata disattesa sulla base di un rilievo assorbente: l’adeguamento del trattamento di quiescenza in relazione all’entrata in vigore del citato D.P.R. deve essere effettuato d’ufficio ed in modo automatico dalla competente amministrazione a beneficio di tutti gli aventi diritto, cioè di coloro che siano stati collocati in congedo nel triennio di riferimento, a prescindere da qualsiasi domanda dell’interessato.
In via ulteriore, il Giudice ha osservato che, anche volendo prescindere da tale assunto, la prescrizione quinquennale non potrebbe che decorrere dal 23.05.2024, data in cui l’amministrazione militare ha inviato il nuovo modello PA04, con il precipitato che l’azione di parte attrice si rivela assolutamente tempestiva.
La Corte ha quindi riconosciuto il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione sin dalla originaria decorrenza, disponendo che l’INPS provveda, una volta pervenuta la documentazione integrativa richiesta, alla tempestiva applicazione degli aumenti contrattuali, oltre interessi e rivalutazione secondo legge. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione dei tempi tecnici necessari e dell’ampiezza della platea dei destinatari del beneficio.
Nota della Redazione
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