Art. 220.

Art. 220.

Oggetto della perizia

1. La perizia e' ammessa quando occorre svolgere indagini o

acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze

tecniche, scientifiche o artistiche.

2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualita' o la professionalita' nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalita' dell'imputato e in genere le qualita' psichiche indipendenti da cause patologiche.