Kasko, sinistro gestito male: l’assicuratore deve rimborsare l’auto a noleggio oltre i 7 giorni (Arbitro Assicurativo 338/2026)

Arbitro Assicurativo, decisione n. 338 del 13 maggio 2026 (riunione del 16 aprile 2026) — Presidente Concetta Brescia Morra, Relatore Stefano Cherti.

Il principio

L’impresa che gestisce il sinistro con negligenza — ritardi ingiustificati nella perizia e nella riparazione — viola i doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), che impongono obblighi anche non espressamente pattuiti, ed è tenuta a rimborsare all’assicurato le spese per il noleggio di un veicolo sostitutivo sostenute nel periodo di fermo eccedente la copertura, quali danno-conseguenza della mala gestio, provabile anche in via presuntiva e senza necessità di dimostrare l’effettivo uso del mezzo. È invece inammissibile la domanda risarcitoria proposta per la prima volta con il ricorso e non contenuta nel reclamo, ove non rappresenti conseguenza immediata e diretta del comportamento già ivi evidenziato (art. 8, comma 3, d.m. n. 215/2024).

Il fatto

A seguito di un sinistro coperto da garanzia Kasko (urto contro oggetti presenti in autostrada, 15 luglio 2025), l’impresa gestiva la riparazione con notevoli ritardi: la carrozzeria inizialmente indicata non procedeva, il veicolo veniva riassegnato ad altra officina e trasferito solo il 1° agosto, a ridosso della chiusura estiva; la perizia era effettuata il 28 agosto e il veicolo restituito il 4 settembre. L’impresa forniva l’auto sostitutiva per i 7 giorni previsti dal contratto (18-25 luglio) e negava poi la proroga.

Il ricorrente noleggiava allora autonomamente una vettura dal 26 luglio al 4 settembre, sostenendo spese per 1.159 euro. Adiva quindi l’Arbitro Assicurativo chiedendo il rimborso di tale somma e il riconoscimento di un ulteriore danno equitativo, connesso al disagio patito, qualificato come “danno da vacanza rovinata”.

La motivazione

Il Collegio respinge la domanda di danno da “vacanza rovinata”: proposta per la prima volta con il ricorso e non contenuta nel reclamo, è inammissibile ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.m. n. 215/2024 — il ricorso deve avere il medesimo oggetto del reclamo, salva la domanda di risarcimento che sia conseguenza immediata e diretta del comportamento già evidenziato — oltre a essere sfornita di prova.

Accoglie invece la domanda di rimborso del noleggio. La gestione del sinistro non è stata improntata a diligenza professionale: al 31 luglio il veicolo non era ancora stato trasferito all’officina idonea, tra continui passaggi di referenti interni. L’impresa avrebbe dovuto conformarsi ai canoni di correttezza e buona fede nella fase esecutiva del rapporto (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), che impongono obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge (Cass. 656/2025; Cass. 30853/2022). Il costo del veicolo sostitutivo è un danno-conseguenza, provabile anche in via presuntiva e non in re ipsa: non occorre dimostrare l’effettivo uso del mezzo, ma che la spesa è stata resa necessaria dal fermo del veicolo danneggiato (Cass. 27389/2022). Le spese del periodo eccedente la copertura sono dunque conseguenza della mala gestio imputabile all’impresa, tenuta al rimborso anche in assenza di specifica pattuizione. In parziale accoglimento del ricorso, l’impresa è dichiarata tenuta a corrispondere 1.159 euro, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo.

Implicazioni pratiche

La decisione offre un appiglio concreto contro le lungaggini nella gestione dei sinistri Kasko e danni. L’assicuratore che gestisce il sinistro con ritardi ingiustificati risponde delle conseguenze economiche — come il costo di un veicolo a noleggio oltre il periodo coperto — anche se tale voce non è espressamente prevista in polizza: i doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione (artt. 1175 e 1375 cod. civ.) integrano il contenuto del contratto. Sul piano probatorio, all’assicurato basta dimostrare che la spesa è stata resa necessaria dal fermo tecnico, non l’effettivo utilizzo del mezzo sostitutivo.

Sul versante procedurale, il ricorso all’Arbitro deve avere lo stesso oggetto del reclamo: una nuova voce di danno introdotta solo in sede di ricorso — qui la “vacanza rovinata” — e non conseguenza diretta di quanto già lamentato è inammissibile, e va comunque provata. Documentare fin dal reclamo tutte le voci di danno è quindi essenziale per non vederle respinte in rito.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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