Garanzia Collisione e clausola “Valore reale”: il degrado d’uso si applica a tutti i ricambi, non solo alle parti usurate (Arbitro Assicurativo 391/2026)
Arbitro Assicurativo, decisione n. 391 del 26 maggio 2026 (riunione del 7 maggio 2026) — Presidente Concetta Brescia Morra, Relatore Claudio Colombo.
Il principio
Nella garanzia accessoria “Collisione”, la clausola “Valore reale” che applica ai pezzi di ricambio la svalutazione da “Degrado d’uso” attiene all’oggetto del contratto e delimita il rischio garantito: è valida, non vessatoria e conforme al principio indennitario (artt. 1882, 1905 e 1908 cod. civ.). Il degrado d’uso si esprime nel rapporto percentuale tra il valore a nuovo del veicolo e quello al momento del sinistro, e si applica a tutte le componenti indistintamente, non alle sole parti concretamente usurate: non è predicabile alcuna decurtazione “per singolo ricambio” in base allo stato d’usura effettivo. La riduzione dell’indennizzo trova contropartita in un premio inferiore rispetto alla sola garanzia “Collisione” senza degrado. È inammissibile, ex art. 10, comma 2, del d.m. n. 215/2024, la domanda nuova introdotta con la replica.
Il fatto
Un veicolo di proprietà della società ricorrente, assicurato R.C. Auto con garanzia accessoria “Collisione”, riportava danni in un sinistro del 21 ottobre 2025. All’esito della perizia, l’impresa comunicava che una parte del costo di riparazione (1.546,06 euro) sarebbe rimasta a carico della cliente, per effetto di una svalutazione da “Degrado d’uso” pari al 38% sul prezzo dei ricambi, in forza della clausola “Valore reale” (art. 3.13.5 CGA). La ricorrente contestava l’applicazione uniforme del degrado a componenti (cofano, paraurti, fari, supporti, griglie) che a suo dire non sarebbero soggette a usura, e chiedeva la riparazione integrale, formulando anche una proposta transattiva forfettaria (3.800 euro) per fermo tecnico e disservizi, respinta dall’impresa.
In replica la ricorrente non contestava l’esistenza della clausola, ma la sua interpretazione e applicazione, e introduceva la richiesta di tener conto della “gestione frammentata e della durata anomala” del sinistro. Comunicava poi, dopo la chiusura del fascicolo, un’offerta ancora inferiore dell’impresa (degrado del 38% più franchigia raddoppiata per riparazione presso officina non convenzionata), denunciando una complessiva mala gestio.
La motivazione
In via preliminare il Collegio dichiara inammissibile, ex art. 10, comma 2, del d.m. n. 215/2024, la domanda formulata per la prima volta in replica (tener conto della gestione frammentata e della durata anomala): mentre le altre due richieste sono mere specificazioni di quelle del ricorso, questa integra un petitum nuovo (richiamate Cass. 20870/2019 e la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 4519/2023). Inammissibili anche la comunicazione e la documentazione trasmesse dopo la formazione del fascicolo (art. 10, commi 2 e 3).
Nel merito, la garanzia “Collisione” (art. 3.8.1 CGA) indennizza i danni materiali e diretti al veicolo; per il “Danno Parziale” la disciplina base (artt. 8.2.2 ss.) escluderebbe la svalutazione da degrado d’uso, ma le parti, con la clausola “Valore reale” (art. 3.13.5), hanno derogato prevedendo l’applicazione del degrado d’uso ai pezzi di ricambio. Il Collegio disattende l’interpretazione della ricorrente: clausole di questo tipo attengono all’oggetto del contratto e specificano il rischio garantito (App. Milano 2845/2018; Cass. 15598/2019); il degrado d’uso non è l’usura specifica delle singole parti, ma il rapporto percentuale tra valore a nuovo e valore al sinistro (App. Bari 1666/2021; Trib. Potenza 795/2025, che ha respinto la tesi — identica a quella odierna — secondo cui il degrado si applicherebbe solo ai ricambi usurati e non alla carrozzeria). La clausola è conforme al principio indennitario (l’indennizzo non può superare il danno effettivo, art. 1905 cod. civ.) e non vessatoria; nel caso di specie è riferita a tutte le componenti senza distinzione ed è controbilanciata da un premio inferiore. Il ricorso non è accolto.
Implicazioni pratiche
La decisione è rilevante per il contenzioso sulle garanzie accessorie auto (Collisione, Kasko) e sulle clausole di degrado d’uso. Il messaggio è netto: la clausola “Valore reale” delimita l’oggetto della copertura, è conforme al principio indennitario e si applica a tutti i ricambi in misura percentuale (rapporto tra valore a nuovo e valore al sinistro), non componente per componente in base all’usura effettiva. Contestare la decurtazione sostenendo che una certa parte “non è usurata” non regge, perché il parametro non è l’usura del pezzo ma la vetustà del veicolo.
Per chi assiste l’assicurato, la leva è a monte, in fase di stipula: la clausola “Valore reale” abbassa il premio ma trasferisce sul cliente una quota del costo di ripristino; va quindi valutata la convenienza rispetto alla “Collisione” piena senza degrado. Sul piano processuale, la pronuncia ribadisce due limiti: non si possono introdurre domande nuove in replica (art. 10, comma 2, del Decreto), né produrre documenti dopo la chiusura del fascicolo — tutto ciò che rileva va dedotto e provato con il ricorso.
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