Debito di vigilanza e improcedibilità del giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 125 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di ufficio, gravato da un mero debito di vigilanza, è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile. A norma dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, né coloro presso i quali si trovino oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio. Il debito di custodia, che presuppone una gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali, rimanenze finali e movimenti di carico e scarico, è invece titolo della resa del conto e del conseguente giudizio. Ne deriva che, ove difettino i presupposti normativi della resa del conto, il giudizio di conto deve essere dichiarato improcedibile.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo è investita del giudizio di conto relativo a un funzionario di un Comune, agente contabile per l’esercizio finanziario 2020. Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, ha sollevato questioni preliminari di ammissibilità, improcedibilità e irregolarità del conto, sia quanto alla natura dei beni rendicontati, sia quanto all’ampiezza della gestione.

Il rilievo centrale è che l’atto depositato contiene una generale elencazione di beni mobili iscritti in inventario — arredi, materiale informatico, partecipazioni azionarie — per i quali non è configurabile un debito di custodia, ma un mero obbligo di vigilanza, trattandosi di beni di uso abituale non custoditi in magazzino. Il Comune ha controdedotto sostenendo che il dipendente è titolare di un debito di vigilanza, con conseguente esonero dalla resa del conto giudiziale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra debito di custodia e debito di vigilanza. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, così come coloro presso i quali si trovino stampe, registri o altri oggetti destinati all’uso dell’ufficio. La qualifica di consegnatario, ex art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, presuppone la cura della gestione e della conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.

La giurisprudenza contabile, richiamata dal Collegio, precisa che il debito di custodia implica l’incarico di gestire un deposito o un magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative. Il debito di vigilanza, invece, connota la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso, oltre alla gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio e destinate all’uso immediato.

Il discrimine è quantitativo e qualitativo. Se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa è finalizzata al continuativo rifornimento e integra una vera gestione contabile, con debito di custodia, soggetta alla resa del conto e al giudizio di conto. I beni di consumo costituenti scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento restano invece esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa e di controllo di gestione.

Nel caso concreto i beni indicati negli elenchi risultano in uso agli uffici e non custoditi in deposito. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 del D.P.R. n. 194/1996. Lo stesso convenuto ha dichiarato di condividere i rilievi istruttori. Grava dunque sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti normativi della resa del conto. Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile, con salvezza dell’obbligo dell’Amministrazione di rendere il conto per i beni soggetti a effettiva custodia. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato a questioni preliminari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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