Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 597 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, promosso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione all’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sul titolo e ne ordina l’esecuzione entro un termine congruo. Il ricorso è accolto quando la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’azione esecutiva è ammissibile. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento: l’entità delle somme calcolate dal creditore, in particolare per capitale residuo e interessi, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosi verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. È manifestamente iniqua e sproporzionata la misura della penalità di mora richiesta ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., pertanto non dovuta.

Il Fatto

Il giudice del lavoro ha condannato l’Amministrazione scolastica a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per cinque anni scolastici, la somma di euro 500,00 annui, oltre spese legali distratte ai difensori antistatari. La sentenza è passata in giudicato per mancata proposizione di gravame ed è stata notificata.

L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. Il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato per euro 2.500,00 complessivi, la fissazione della penalità per ogni violazione o ritardo, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dall’accertamento del titolo: la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su provvedimento con valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

Il Collegio precisa la natura del rimedio. L’ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolate dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: per capitale residuo e interessi andranno verificati misura e decorrenza secondo il titolo e la legge, ossia gli artt. 1282 e ss. cod. civ.

Il Tribunale verifica poi il presupposto temporale. È decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, che consente alle Amministrazioni dello Stato di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di pagamento prima che sia avviata l’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale dichiara l’inottemperanza e assegna un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, nonché degli accessori e degli oneri conseguenti. Non sono dovute le somme relative alla penalità richiesta, perché manifestamente inique e sproporzionate. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il dirigente indicato, che assumerà le funzioni su istanza del creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni; nessun compenso è dovuto, rientrando l’incarico nei suoi compiti istituzionali. Le spese del giudizio, non essendo controverso l’inadempimento, sono poste a carico dell’Amministrazione, liquidate tenendo conto dell’attività minima e stereotipata, con distrazione ai difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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