Decadenza art 205 dPR 1092/1973 non si estende all’azione giurisdizionale (Corte dei Conti Sez. III App. n. 159 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine triennale di decadenza di cui all’art. 205, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973 opera esclusivamente con riguardo all’istanza amministrativa volta a ottenere dall’ufficio che ha emesso il provvedimento la revoca o la modifica del trattamento di quiescenza definitivo. Esso non si estende al rimedio giurisdizionale azionabile innanzi alla Corte dei conti, che resta esperibile senza limiti di tempo per far valere un errore di diritto, salvi gli effetti della prescrizione sui ratei arretrati. L’errore di diritto, quale quello in materia di aliquota di rendimento, non rientra tra le ipotesi tassative contemplate dagli artt. 204 e 205 del d.P.R. n. 1092/1973 e, dunque, non è soggetto al termine decadenziale ivi previsto.
Il Fatto
Un militare in quiescenza, con anzianità inferiore a quindici anni al 31.12.1995, ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico per le quote retributive, sostenendo l’errata applicazione dell’aliquota da parte del provvedimento definitivo di pensione. Il giudice territoriale ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto all’applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno di anzianità maturata al 31.12.1995 ed escludendo la decadenza eccepita dall’Amministrazione.
Il Ministero della Difesa ha impugnato la decisione, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 203, 204, 205 e seguenti del d.P.R. n. 1092/1973, per essere l’istanza amministrativa intervenuta oltre il termine triennale dalla comunicazione del provvedimento definitivo. La questione giunge alla Sezione centrale d’appello, che è chiamata a stabilire se la decadenza governi anche l’azione giudiziaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla lettera delle norme richiamate: gli artt. 203 e seguenti del d.P.R. n. 1092/1973 attribuiscono all’ufficio che ha emesso il provvedimento definitivo il potere di revocarlo o modificarlo, su domanda dell’interessato, a pena di decadenza entro tre anni. Si tratta di disciplina dell’autotutela amministrativa, non dell’azione in giudizio.
La Corte richiama il proprio orientamento, secondo cui il termine di decadenza contemplato dall’art. 205 del d.P.R. n. 1092/1973 non può essere esteso al rimedio giurisdizionale dinanzi alla Corte dei conti, anche in ragione dell’eccezionalità della norma, che non ne consente interpretazione analogica. La decadenza riguarda solo la facoltà di sollecitare l’intervento in autotutela dell’amministrazione, non il diritto di adire il giudice.
Con riferimento a fattispecie analoga di ricalcolo ex art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, il Collegio esclude l’applicabilità delle norme invocate dall’appellante sotto un ulteriore profilo: l’errore di diritto non è disciplinato dagli artt. 204 e 205 del d.P.R. n. 1092/1973, con la conseguenza che il termine decadenziale non è comunque applicabile.
Nel settore delle pensioni pubbliche la tutela giurisdizionale dei diritti è possibile senza limiti di tempo, salvi gli effetti della prescrizione sui ratei arretrati. Ne discende il rigetto integrale del gravame del Ministero della Difesa. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c., tenuto conto del mutamento della giurisprudenza sulla questione dirimente, e nulla è dovuto per le spese di giustizia in ragione della loro gratuità.
Nota della Redazione
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