Carta docente: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 1030 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è fondato quando l’Amministrazione, ritualmente intimata, non contesti l’inadempimento dell’obbligo portato dal titolo e non ne abbia dato esecuzione entro il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il TAR ordina la completa esecuzione del giudicato e, per il caso di perdurante inerzia, nomina il Commissario ad acta, individuandolo di regola in un dirigente pubblico già preposto alla gestione della spesa, senza liquidare alcun compenso commissariale quando l’incarico sia affidato a un dipendente della stessa amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Como, Sezione Lavoro, una sentenza che accerta il suo diritto alla carta docente per l’anno scolastico 2022/2023, per l’importo di euro 500,00, e condanna l’Amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro equipollente. Nonostante la notifica del titolo, avvenuta in data 09.04.2025, l’obbligo è rimasto inadempiuto.

Non proposta impugnazione, il giudicato si è formato, come attestato dalla cancelleria in data 04.08.2025, ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni. Il ricorrente ha quindi adito il TAR Lombardia per ottenere l’esecuzione integrale del titolo e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita e ha depositato decreto di autorizzazione al pagamento delle spese di lite, senza contestare il mancato adempimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale amministrativo regionale ha esaminato il ricorso alla stregua dell’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina il giudizio di ottemperanza. Il presupposto dell’azione è l’esistenza di un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato e rimasto ineseguito, nonché il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge, che le amministrazioni statali devono rispettare prima di dare esecuzione ai provvedimenti comportanti obblighi di pagamento.

Nel caso concreto, la pretesa del ricorrente risulta adeguatamente documentata. Il TAR rileva che, a fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato. Tale condotta processuale consolida la fondatezza della domanda: l’onere di provare l’avvenuta esecuzione o di opporre ragioni ostative gravava sull’Amministrazione intimata.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina all’Ente resistente di dare completa esecuzione al giudicato, provvedendo al contributo alla formazione riconosciuto dal titolo, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, è previsto l’intervento di un Commissario ad acta, nominato nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente o in un dirigente da questi delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi.

Il Tribunale precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso in favore del Commissario. Sulle spese, il Collegio applica il criterio della soccombenza, disponendone la distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., nel dispositivo quantificate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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