Conto giudiziale compilato d’ufficio e discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 114 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di conto, la circostanza che il conto giudiziale sia stato compilato d’ufficio dall’amministrazione, per l’inottemperanza dell’agente contabile, non preclude l’accertamento della regolarità della gestione. Il giudice contabile, esperito il supplemento istruttorio e accertato il carico effettivo, dichiara la regolarità del conto e dispone il discarico dell’agente ove risulti provato che nulla è stato riscosso e versato. L’obbligo dell’amministrazione di invitare l’agente a riconoscere e sottoscrivere il conto compilato d’ufficio, ai sensi dell’art. 614, comma 1, lett. b), r.d. n. 827/1924, non è condizione di decidibilità, ma profilo istruttorio che il giudice può far integrare.

Il Fatto

Un Comune ha depositato presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti il conto giudiziale relativo all’imposta di soggiorno per l’esercizio 2020, a carico dei clienti di una struttura ricettiva. Il conto è stato compilato d’ufficio e sottoscritto dal responsabile finanziario dell’ente, in conseguenza dell’inottemperanza dell’agente contabile, ed è stato depositato oltre il termine di legge.

Il conto, c.d. “a zero”, non recava alcuna somma riscossa e versata e non era firmato dall’agente. Il Magistrato relatore ne ha chiesto l’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. a), cod. giust. cont. La Procura regionale, nelle proprie conclusioni, ha rilevato il mancato rispetto dell’obbligo di invito formale all’agente e la non esaustività dei riscontri comunali, che provavano solo l’assenza di versamenti e non l’assenza di riscossioni.

La Motivazione della Corte

La questione attiene alla verificabilità del carico del conto giudiziale compilato d’ufficio. Il Collegio ha ritenuto insufficiente la documentazione acquisita e, con ordinanza, ha disposto la rimessione degli atti al Magistrato istruttore per completare l’istruttoria, rinviando il giudizio.

Il supplemento istruttorio ha consentito di accertare che, nell’anno di riferimento, il Comune ha verificato i pernottamenti nella struttura ricettiva e ha riscontrato che non vi è stata alcuna presenza. È così emerso in modo certo il carico effettivo della gestione, coincidente con il “conto a zero”.

La Corte ha quindi aderito alle nuove conclusioni della Procura regionale, che aveva chiesto la declaratoria di regolarità del conto e il discarico dell’agente ai sensi dell’art. 149, comma 2, cod. giust. cont. L’accertamento dell’assenza di presenze ha neutralizzato il profilo di criticità sull’esaustività dei riscontri originari.

Quanto all’inosservanza dell’art. 614 r.d. n. 827/1924, essa è stata assorbita dall’esito dell’istruttoria: il giudice contabile ha fatto integrare il contraddittorio in via istruttoria, pervenendo comunque all’accertamento del carico. La regolarità del conto è stata pertanto dichiarata con il conseguente discarico dell’agente contabile.

Non è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’agente contabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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