Improcedibile il conto giudiziale privo di sottoscrizione e della gestione entrate (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 16 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto è improcedibile quando il conto presentato è privo della sottoscrizione dell’agente contabile e della sezione relativa alla gestione delle entrate. La sottoscrizione costituisce requisito di esistenza giuridica dell’atto, posta a pena di nullità radicale e insanabile dagli artt. 1325, n. 4, e 1418, comma 2, cod. civ., nonché dagli artt. 36, comma 1, e 44, comma 2, c.g.c., perché individua il responsabile del maneggio di denaro pubblico. L’improcedibilità non consegue a qualsivoglia irregolarità o nullità del conto, ma solo all’inesistenza giuridica o fattuale dello stesso ovvero alla mancanza di una condizione di procedibilità. Ove il conto, successivamente, risulti depositato in copia conforme, sottoscritto e conforme al modello, esso va iscritto a ruolo con nuovo numero, decorrendo da tale deposito il termine quinquennale.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto il giudizio di conto promosso nei confronti del tesoriere dell’amministrazione provinciale, un istituto di credito, in relazione al conto giudiziale dell’esercizio finanziario 2019. Il magistrato istruttore, con relazione di deferimento, rimetteva al collegio la questione preliminare della procedibilità dell’esame, poiché il conto risultava depositato senza la parte relativa alla gestione delle entrate e privo della sottoscrizione dell’agente contabile.
L’agente contabile si costituiva rappresentando di aver rinvenuto la documentazione completa della sezione delle entrate e di averla trasmessa, in copia conforme e con sottoscrizione digitale, all’amministrazione, che a sua volta la inoltrava alla Corte. Nel corso del giudizio veniva depositata dall’amministrazione la resa del conto digitalmente sottoscritta e conforme al modello prescritto. Il pubblico ministero concludeva per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla distinzione tra irregolarità del conto e sua inesistenza. L’improcedibilità può essere pronunciata non in ogni caso di irregolarità o nullità, ma solo quando il conto è giuridicamente o fattualmente inesistente, cioè privo dei requisiti minimi di forma e sostanza, come la firma dell’agente contabile o le quantità dei beni maneggiati, oppure quando manca una condizione di procedibilità, quale la parificazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 139, comma 2, 140, commi 1 e 3, e 145, comma 3, c.g.c..
Nel caso concreto, il conto originariamente depositato era sprovvisto di sottoscrizione e della sezione relativa alle entrate. Quanto al primo profilo, la Corte afferma che la sottoscrizione del conto giudiziale è requisito previsto a pena di nullità radicale e insanabile, richiamando gli artt. 1325, n. 4, e 1418, comma 2, cod. civ. e gli artt. 36, comma 1, e 44, comma 2, c.g.c.. La spendita del nome è requisito di esistenza giuridica dell’atto, funzionale a individuare il responsabile della gestione contabile documentata, in ragione della funzione pubblicistica svolta dall’agente e del maneggio di denaro pubblico, secondo il disposto del R.D. n. 2440/1923 e del R.D. n. 827/1924. In mancanza di un conto, il giudizio non può essere instaurato e, se iniziato, va dichiarato improcedibile.
Quanto al secondo profilo, il conto pervenuto alla Sezione era privo della parte relativa alle entrate e non conforme al modello di cui all’All. n. 17 al D.Lgs. n. 118/2011, applicabile per effetto dell’art. 226 TUEL, che prevede un apposito prospetto esplicativo delle entrate. Esso, pertanto, non era rappresentativo della gestione di tesoreria in forme che ne consentissero un esame nel merito. Su entrambi i rilievi il giudizio è dichiarato improcedibile.
La Corte rileva tuttavia che, in corso di causa, l’agente contabile ha trasmesso nuovamente, in copia conforme e con sottoscrizione digitale, la resa del conto comprensiva della gestione delle entrate, e che l’amministrazione ha depositato la resa del conto digitalmente sottoscritta e conforme al modello. Ferma restando l’improcedibilità, il conto sottoscritto e provvisto dei requisiti minimi, con la relativa parifica già agli atti, dovrà essere iscritto a ruolo con nuovo numero, decorrendo dal deposito il termine quinquennale ex art. 150 c.g.c.. La decisione è di mero rito e non equivale a discarico, dovendosi procedere all’istruttoria nel merito. L’improcedibilità, imputabile a errori di trasmissione dell’amministrazione e non all’agente contabile, giustifica la compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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