Nessun conto giudiziale per il consegnatario di beni immobili comunali (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 216 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni immobili degli enti locali non è agente contabile per debito di custodia e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. L’obbligo di rendicontazione giudiziale presuppone una gestione di cose mobili, di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali e un correlato obbligo restitutorio; il concetto stesso di debito di custodia è incompatibile con la gestione di immobili. La perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari discende dalla disciplina di contabilità dello Stato e mantiene valenza generale anche per gli enti locali, non autorizzando l’art. 93 del T.U.E.L. la configurazione di nozioni distinte. Ne deriva, in assenza di beni mobili riferibili a una gestione di magazzino, l’improcedibilità del giudizio di conto per mancanza dell’oggetto.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda un agente indicato quale consegnatario dei beni mobili e immobili di un Comune per l’esercizio 2022. Il Magistrato relatore ha depositato la relazione di deferimento, rilevando che il conto si limita all’elencazione generale dei beni iscritti in inventario, per i quali il consegnatario non avrebbe un debito di custodia, ma un mero obbligo di vigilanza.

Su questa base ha prospettato la improcedibilità del giudizio, per difetto del suo oggetto. La Procura Regionale ha depositato conclusioni scritte concordando con la richiesta di declaratoria di improcedibilità e di restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza il relatore ha richiamato il contenuto della relazione e il Pubblico Ministero ha insistito per l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum è preliminare all’istruttoria sul conto: stabilire se il consegnatario di beni immobili rientri nella categoria degli agenti contabili tenuti alla resa del conto giudiziale. La Corte muove dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924, che include tra gli agenti contabili “tutti coloro che (…) sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato”.

Il medesimo Regolamento prevede che tutti gli oggetti mobili debbano essere dati in consegna ad agenti responsabili (art. 22), che i consegnatari dei beni mobili siano sottoposti alla giurisdizione contabile e debbano rendere il conto giudiziale (art. 32) e che nel conto il consegnatario si dia debito dei beni mobili avuti in consegna anche secondo il valore risultante dagli inventari (art. 33). Gli artt. 624 e 194 confermano il riferimento a cose mobili. L’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 254/2002 distingue gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato in agenti amministrativi per debito di vigilanza e agenti contabili per debito di custodia, con la conseguenza che solo i secondi sono obbligati alla resa del conto giudiziale (artt. 11 e 23), mentre i primi non vi sono tenuti (art. 12).

La Corte richiama quindi la pronuncia della seconda Sezione d’Appello n. 963 dell’11 dicembre 2017, che afferma l’applicabilità del d.P.R. n. 254/2002 anche ai consegnatari degli enti locali e individua lo spartiacque tra le due figure. Nello stesso quadro si colloca l’art. 93 del T.U.E.L., che non precisa se l’obbligo di conto riguardi beni mobili, immobili o entrambi: di qui la necessità di un’interpretazione sistematica, che non può prescindere dalla perimetrazione desumibile dalla contabilità dello Stato.

La Corte chiarisce che le divergenze lessicali tra il testo unico degli enti locali e la disciplina statale non autorizzano nozioni distinte, tanto più che il giudizio di conto è ora regolato unitariamente dal codice della giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016). Il consegnatario si caratterizza per un debito di materie, generi o oggetti esclusivamente mobili, afferente a gestioni di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali e un obbligo restitutorio incompatibile con la gestione di immobili. La giurisprudenza citata esclude, in primo luogo, la configurabilità di un giudizio di conto su un’ipotetica gestione di consegnatari di beni immobili.

Nel caso concreto il conto contiene una generale elencazione dei beni iscritti in inventario, tra i quali non sono univocamente individuabili beni mobili riferibili a una gestione di magazzino. Il soggetto convenuto è pertanto qualificabile come semplice agente amministrativo, non soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale, con conseguente improcedibilità del giudizio per mancanza dell’oggetto. L’assunzione di una pronuncia in rito e l’assenza di costituzione escludono la pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *