Sportelli telematici automobilista sub-consegnatari tenuti al conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 330 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli sportelli telematici dell’automobilista, ai quali l’Ufficio della Motorizzazione civile assegna le targhe di riconoscimento per veicoli a motore, sono agenti contabili secondari ovvero sub-consegnatari, gravati da un debito di custodia di valori e materie di proprietà dello Stato. Essi sono pertanto tenuti alla resa di un proprio conto giudiziale, da produrre a corredo del conto dell’agente contabile principale individuato nel funzionario della Motorizzazione civile. La disponibilità di un registro informatico consultabile in tempo reale non esonera l’agente contabile principale dall’obbligo di dare completa e adeguata rappresentazione, nel conto, delle giacenze presso ciascuno sportello e delle operazioni dagli stessi effettuate. In difetto di tale rappresentazione il conto è irregolare e l’agente non è ammesso a discarico, pur in assenza di ammanchi.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il conto giudiziale n. 66145 reso dall’agente contabile consegnatario degli stampati a rigoroso rendiconto — targhe di riconoscimento per veicoli — del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio della Motorizzazione civile, per l’esercizio 2019.

Con la relazione di irregolarità n. 500 del 7 ottobre 2024, il Magistrato istruttore aveva rilevato che il conto era privo di data e dell’attestazione di parificazione, che mancava la relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c. e che non era chiaro il ruolo degli sportelli telematici dell’automobilista (STA) nella gestione delle targhe. L’agente contabile e il Direttore dell’Ufficio contestavano i rilievi, sostenendo la validità degli adempimenti posti in essere e la qualificazione degli STA come meri coadiutori, non tenuti alla resa del subconto.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha ritenuto superate le contestazioni sulla parificazione e sull’assenza di data. La dichiarazione contenuta nel Modello D.G.M. 125, sottoscritta digitalmente dal Dirigente dell’Ufficio sull’intero documento e in data antecedente al visto della Ragioneria territoriale dello Stato, vale come attestazione dell’intervenuta parificazione; la nota di trasmissione del conto alla Ragioneria dimostra che la presentazione è avvenuta entro i termini.

Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo a partire dall’art. 101 del d.lgs. n. 285/1992, che riserva allo Stato la produzione e la distribuzione delle targhe, e dal d.P.R. n. 358/2000, che disciplina lo STA. Il carico delle targhe è unico e posto in capo alla Motorizzazione civile; l’assegnazione agli sportelli avviene mediante procedure informatiche e gli sportelli medesimi sono gravati da obblighi di custodia, registrazione e rendicontazione periodica.

Da qui la qualificazione degli STA come agenti contabili secondari, o sub-agenti, tenuti alla resa di un proprio conto giudiziale da produrre a corredo del conto del consegnatario principale. Essi sono gravati da un debito di custodia di valori e materie di proprietà dello Stato, essendo obbligati a tenere una rigorosa contabilità dei beni loro affidati e a rispondere di ammanchi e deterioramenti. La qualificazione non è esclusa dal controllo informatico esercitato dal funzionario della Motorizzazione: con la consegna delle targhe agli STA il debito di custodia del consegnatario principale non si estingue.

Ne deriva che le informazioni sulle targhe detenute dagli sportelli e dal magazzino dell’Ufficio devono emergere dal conto giudiziale, che deve dare completa rappresentazione dei risultati della gestione. Anche qualificando gli STA come semplici incaricati fiduciari, il conto sarebbe irregolare, non emergendo dalle scritturazioni se la giacenza finale corrisponda alla sommatoria delle rimanenze presso gli sportelli e del magazzino dell’Ufficio.

Quanto alla mancata relazione ex art. 139, comma 2, c.g.c., la Corte l’ha addebitata all’Amministrazione, non all’agente, precisandone il contenuto secondo l’ordinanza n. 15/2023 della stessa Sezione. La sottoscrizione del conto da parte del Dirigente non assolve la funzione propria di tale relazione. Pur in assenza di ammanchi, il conto è stato pertanto dichiarato irregolare e l’agente non è stato ammesso a discarico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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