Prescrizione dei ratei e decorrenza della pensione privilegiata per cumulo di infermità (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 58 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al trattamento di quiescenza è imprescrittibile, mentre soggiacciono a prescrizione quinquennale i singoli ratei di pensione ex art. 2 del R.D.L. n. 295 del 1939, il cui termine decorre solo dalla comunicazione del provvedimento negativo dell’INPS, momento in cui il diritto può essere fatto consapevolmente valere. La presentazione di una nuova domanda di pensione privilegiata per infermità diversa non comporta rinuncia tacita alla prima, essendo ciascuna domanda autonoma ai sensi dell’art. 168, comma 2, d.P.R. n. 1092/1973. Ai fini del riconoscimento del trattamento di privilegio ex art. 64 d.P.R. n. 1092/1973 devono sussistere due condizioni: la dipendenza causale o concausale delle infermità dal servizio e il requisito inabilitante. La decorrenza della pensione segue le regole dell’art. 191 d.P.R. n. 1092/1973: dalla cessazione dal servizio se la domanda è presentata entro due anni, dal primo giorno del mese successivo alla domanda in caso contrario. L’operatività del cumulo tra infermità (Tabelle F/F1 d.P.R. n. 915/1978; art. 8 legge n. 9/1980) consente l’attribuzione della categoria superiore.
Il Fatto
Un ex appartenente al Corpo forestale dello Stato, collocato in congedo nel gennaio 2011, aveva contratto in servizio due infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, ma le relative domande di pensione privilegiata erano state respinte dall’INPS con attribuzione di una sola indennità una tantum. Il ricorrente aveva quindi adito la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana chiedendo l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata di settima e di ottava categoria della Tabella A, nonché la condanna dell’INPS alla corresponsione dei ratei arretrati con rivalutazione e interessi. L’istituto resistente aveva eccepito la prescrizione decennale degli effetti della prima domanda e quella quinquennale dei ratei, oltre all’incumulabilità di rivalutazione e interessi.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha preliminarmente disatteso l’eccezione di prescrizione decennale sollevata dall’INPS con riguardo alla domanda del 2012. L’art. 5 del d.P.R. n. 1092 del 1973 qualifica infatti imprescrittibile il diritto al trattamento di quiescenza; la successiva domanda per un’infermità diversa non integra rinuncia alla prima, poiché l’art. 168, comma 2, d.P.R. n. 1092/1973 richiede che nella domanda siano indicate specificamente le infermità, rendendo ciascuna richiesta autonoma.
Nel merito, il giudice ha accertato la sussistenza del requisito della dipendenza causale dal servizio per entrambe le infermità sulla base dei decreti di riconoscimento prodotti. Quanto al requisito inabilitante, la CTU medico-legale aveva ascritto la broncopatia cronica ostruttiva e la spondiloartrosi lombare all’ottava categoria della Tabella A, con applicazione dei criteri di cumulo e conseguente esito in settima categoria; il giudice ha ritenuto le conclusioni peritali condivisibili e non bisognevoli di discostamento.
La decorrenza del trattamento è stata distinta in relazione alle due domande: per la broncopatia, essendo stata la domanda presentata entro due anni dalla cessazione dal servizio, la pensione di ottava categoria spetta dal 1° gennaio 2011; per la seconda infermità, la cui domanda risaliva al 21 dicembre 2015, la pensione di settima categoria per cumulo è stata riconosciuta dal 1° gennaio 2016.
Quanto alla prescrizione dei ratei arretrati, il giudice ha richiamato il principio per cui il termine quinquennale decorre dalla comunicazione del provvedimento negativo, momento in cui il diritto può essere consapevolmente fatto valere; non essendo stata fornita prova della comunicazione, l’eccezione è stata respinta con conseguente riconoscimento dei ratei dalle rispettive decorrenze. Ha infine disposto la deduzione dell’indennità una tantum già percepita ex art. 70, comma 6, d.P.R. n. 1092/1973, il recupero della metà dell’equo indennizzo ex art. 144 d.P.R. n. 1092/1973 e la corresponsione di rivalutazione e interessi secondo il principio delle Sezioni riunite n. 10/2002/QM.
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Nota della Redazione
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