Consegnatario di beni mobili con debito di vigilanza: nessun conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 136 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali che sia titolare di un mero debito di vigilanza non è qualificabile come agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. L’obbligo di rendicontazione grava esclusivamente sul consegnatario con debito di custodia, caratterizzato dalla gestione di un deposito o magazzino alimentato da acquisizioni in stock e destinato alla ricostituzione delle scorte. La mera elencazione dei beni inventariati, se riferita a beni in uso continuativo presso un ufficio e privi di movimenti di carico e scarico, non integra il conto giudiziale richiesto dal modello di legge. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio di conto, per difetto dei presupposti normativi della resa.

Il Fatto

L’agente contabile ha depositato il conto, relativo all’esercizio finanziario 2020, in qualità di consegnataria di beni mobili presso un Comune. Il conto è stato trasmesso all’ente e da questo depositato presso la Sezione giurisdizionale.

Il magistrato istruttore, nella relazione, ha rilevato che il conto era privo della relazione dell’organo di controllo interno e ha evidenziato che i beni elencati non risultavano custoditi in un deposito, ma in uso continuativo presso il servizio di pertinenza. L’agente contabile ha depositato memoria chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o l’improcedibilità del giudizio, qualificandosi consegnataria per debito di vigilanza. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. La stessa regola è ribadita dall’art. 12 del d.P.R. n. 254/2002, che esclude espressamente i consegnatari con debito di vigilanza, riservando l’obbligo agli artt. 11 e 23 ai titolari di un debito di custodia.

La Corte distingue nettamente le due figure. Il debito di custodia presuppone la gestione di un deposito o magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte delle articolazioni amministrative. Il debito di vigilanza riguarda invece la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e la gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio per uso immediato, nei limiti qualitativi e quantitativi funzionali alle esigenze dell’ufficio.

Il Collegio precisa il criterio di discrimine: quando la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità interessata, essa è finalizzata al continuativo rifornimento e configura una vera gestione contabile, soggetta a conto giudiziale. I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti scorte operative per l’ordinario funzionamento sono invece esclusi dalla resa del conto, restando fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa. La figura del consegnatario con debito di custodia si connota perciò per gestioni tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio.

Nel caso esaminato i beni indicati nelle liste-inventario erano in uso continuativo presso l’ufficio e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino richiesta dal modello di cui al d.P.R. n. 194/1996. Il Collegio conclude che sull’agente contabile gravava un mero obbligo di vigilanza e non quello di custodia in senso tecnico, difettando i presupposti normativi per la resa del conto.

Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato a questioni preliminari, non si pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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