Pensione privilegiata militare e asbesto: ascrizione per analogia alla Tabella B (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 73 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di patologie asbesto correlate insorte nel corso del servizio militare, l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e la sua ascrizione tabellare non possono esaurirsi nella verifica estrinseca della regolarità del procedimento seguito dagli organi medico-legali. L’art. 111 Cost. e i principi del giusto processo impongono al giudice contabile di verificare la fondatezza della pretesa, ammettendo la perizia quando la documentazione sanitaria di parte costituisca indizio di approfondimento. Le tabelle allegate al d.P.R. n. 915/1978 e al d.P.R. n. 834/1981, redatte quando le pneumoconiosi e le patologie asbesto correlate non erano ancora sufficientemente conosciute, vanno interpretate in via evolutiva e per analogia, non essendo applicabili alle pensioni militari le tabelle INAIL aggiornate al 2000. L’accoglimento può essere solo parziale quando il quadro clinico, stazionario, non raggiunge la gravità richiesta per la pensione privilegiata, residuando il diritto all’assegno indennitario una tantum.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale della Marina Militare, aveva contratto durante il servizio un’infermità polmonare riconducibile alla protratta esposizione a polveri di amianto, consistente in ispessimenti pleurici in parte calcifici. La Commissione Medica Ospedaliera della Spezia, con verbale del 1° agosto 2017, aveva negato l’ascrivibilità della patologia ad alcuna voce delle Tabelle A e B allegate al d.P.R. n. 915/1978, ritenendola irrilevante ai fini della pensione privilegiata ordinaria. La domanda era stata quindi rigettata con decreto ministeriale del 6 agosto 2018.
Il ricorrente ha impugnato il diniego, producendo una relazione consulenziale che sosteneva l’ascrivibilità alla voce n. 15 della Tabella A, VIII categoria, e ha chiesto l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata con gli arretrati dalla data della domanda, oltre alla condanna del Ministero della Difesa e dell’INPS. In via subordinata ha chiesto la CTU per la corretta ascrizione tabellare. Le amministrazioni resistenti, dal canto loro, hanno eccepito il proprio obbligo di conformarsi alle valutazioni degli organi medico-legali interni e l’insufficienza probatoria del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha rilevato che il Comitato competente aveva riconosciuto la dipendenza dell’infermità da causa di servizio, circostanza non contestata da alcuna parte. La documentazione sanitaria prodotta dal ricorrente costituiva un indizio giustificativo di approfondimento istruttorio. Con ordinanza n. 1/2025, dopo l’udienza del 18 aprile, è stata conferita al Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi di Genova una perizia sulla situazione sanitaria dell’interessato.
Il perito ha ritenuto necessaria un’interpretazione evolutiva delle tabelle militari relative alle affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare, alla luce delle nuove conoscenze sulle patologie asbesto correlate e sulle pneumoconiosi in generale. Ha quindi diagnosticato una patologia ascrivibile per analogia alla voce n. 11 della Tabella B del d.P.R. n. 834/1981 (“Esiti lievi di pleurite non di natura tubercolare”), con conseguente concessione di un’indennità una tantum quantificabile in quattro annualità del trattamento economico corrispondente alla quindicesima voce dell’ottava categoria.
Il giudice ha condiviso tale ricostruzione, non emergendo contestazioni specifiche di controparte né elementi di travisamento dei fatti o di manifesta irragionevolezza. Ne è derivato l’accoglimento parziale del ricorso. La richiesta principale di pensione privilegiata è stata respinta, non essendo il quadro clinico, stazionario da nove anni, di gravità tale da consentire l’ascrizione alla categoria superiore. La somma dovuta va integrata con gli accessori di legge, con decorrenza dall’8 maggio 2023.
La condotta vincolata dei resistenti, tenuti a non discostarsi dalle valutazioni degli organi medico-legali interni, ha giustificato la compensazione delle spese del giudizio.
Nota della Redazione
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