Linee guida relazione collegio sindacale bilancio 2024 enti SSN (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 218 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio della funzione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti del servizio sanitario, recepisce integralmente le linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie ai sensi dell’art. 1, comma 170, legge n. 266/2005, rendendole vincolanti per i collegi sindacali degli enti sanitari regionali e per il terzo certificatore della gestione sanitaria accentrata. Il recepimento regionale è lo strumento con cui le linee guida della Sezione delle Autonomie acquistano operativeità sul territorio, uniformando il contenuto delle relazioni sul bilancio di esercizio. La relativa compilazione e trasmissione avviene esclusivamente in via telematica, tramite la piattaforma dedicata della Corte, con utenza SPID di secondo livello, non essendo ammesse modalità alternative. Il termine ordinario di trasmissione è fissato al 31 gennaio 2026, con possibile slittamento correlato all’approvazione tardiva del bilancio da parte della Giunta regionale.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Campania è chiamata a dare attuazione sul piano regionale al ciclo annuale di controllo sui bilanci degli enti del servizio sanitario nazionale e regionale. La Sezione delle Autonomie, con propria deliberazione, ha approvato le linee guida per le relazioni che i collegi sindacali devono redigere sul bilancio di esercizio 2024, aggiornandone il contenuto e semplificando gli oneri informativi a carico dell’organo di revisione.
Il questionario allegato è stato integrato con nuove sezioni volte a rafforzare il controllo e la coerenza dei dati finanziari, lungo tutto il percorso che va dalla programmazione alla consuntivazione. La Sezione regionale, con la deliberazione in esame, recepisce integralmente quel documento e ne declina sul territorio campano termini e destinatari.
La Motivazione della Corte
Il fondamento dell’intervento è individuato negli artt. 31 e 32 del D.Lgs. n. 118/2011, che fissano i termini di predisposizione e approvazione dei bilanci degli enti sanitari, e nell’art. 1, comma 170, legge n. 266/2005, che attribuisce alla Corte dei conti il controllo sui bilanci degli enti del servizio sanitario. La Sezione richiama inoltre l’art. 100, comma 2, della Costituzione e il regolamento di organizzazione delle funzioni di controllo.
La deliberazione della Sezione delle Autonomie si colloca in linea di continuità con le precedenti, ma semplifica gli adempimenti informativi del collegio sindacale. Le nuove sezioni del questionario servono a verificare la coerenza dei dati finanziari dalla fase di programmazione fino alla consuntivazione, così rafforzando la funzione di controllo contabile.
Il recepimento è dichiarato integrale: il testo allegato alla deliberazione regionale comprende il questionario esplicativo e i criteri cui devono attenersi i collegi sindacali degli enti sanitari e gli enti stessi. Resta ferma la facoltà della Sezione regionale di disporre ulteriori approfondimenti istruttori ove ritenuti necessari.
Sul piano operativo, i collegi sindacali e il terzo certificatore per la gestione sanitaria accentrata devono elaborare e trasmettere la relazione sul bilancio 2024 entro il 31 gennaio 2026. Tale termine può essere superato solo in caso di approvazione tardiva del bilancio da parte della Giunta regionale, competente ai sensi dell’art. 31, comma 7, D.Lgs. n. 118/2011, e comunque non oltre trenta giorni da quella approvazione.
Alla compilazione si accede esclusivamente dal sito della Corte dei conti, area servizi, tramite la piattaforma dei questionari SSN e con SPID di secondo livello; la deliberazione esclude modalità alternative di trasmissione. I presidenti dei collegi sindacali devono inoltre comunicare gli eventuali motivi ostativi ancora esistenti alla data del 1° gennaio 2026. La deliberazione è stata depositata in segreteria e comunicata ai presidenti dei collegi, ai direttori generali delle aziende e agli organi regionali competenti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.