Trattamento accessorio del personale di staff regionale e riserva di competenza statale (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 101 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, in sede di parificazione del rendiconto regionale, è legittimata a sollevare questione di legittimità costituzionale delle disposizioni regionali che disciplinano il trattamento economico accessorio del personale degli uffici di diretta collaborazione. La disciplina di tale trattamento rientra nella competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, restando riservata alla legge dello Stato e alla contrattazione collettiva, con la conseguenza che la legge regionale che istituisce un emolumento omnicomprensivo al di fuori di tali fonti lede l’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. e, per effetto, gli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost. Il riparto di competenze non è derogato dalla clausola di neutralità finanziaria né dall’art. 3 del d.l. n. 44/2023, che ha portata innovativa e opera solo dall’entrata in vigore.
Il Fatto
Nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2023 la Sezione regionale di controllo ha esaminato la spesa sostenuta per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici.
L’istruttoria ha fatto emergere che la Regione aveva riconosciuto a quel personale un unico emolumento omnicomprensivo mensile, in sostituzione delle voci del trattamento accessorio previste dai contratti collettivi. L’importo, stanziato direttamente in bilancio e non fatto transitare nel fondo per il salario accessorio, è risultato pari, per il 2023, a euro 813.688,612 sul capitolo U00008, con un totale di euro 7.492.565,56 nel triennio. La Sezione ha quindi promosso questione di legittimità costituzionale, con separata ordinanza, sospendendo il giudizio di parifica sul capitolo interessato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che il tenore letterale dei commi 12 ter e 12 quater dell’art. 23 della l.r. n. 1/2012, come modificati dalla l.r. n. 2/2021, non consente un’interpretazione adeguatrice. La volontà del legislatore regionale di istituire un emolumento mensile non disciplinato dalla legge statale né dai contratti collettivi è univoca, sicché il sindacato di costituzionalità si configura come percorso obbligato.
Quanto alla legittimazione, la Sezione richiama l’orientamento costituzionale che riconosce alla Corte dei conti, in sede di parifica, il potere di sollevare questioni anche in riferimento a parametri attributivi di competenza. Nelle materie sottratte alla potestà regionale, infatti, non vi è intervento regionale produttivo di spesa che non incida sui criteri di sana gestione della finanza pubblica.
Sul piano della rilevanza, il Collegio osserva che l’eventuale parifica del rendiconto condurrebbe a validare risultanze contabili derivanti dall’impiego di risorse per emolumenti rispetto ai quali la competenza regionale è dubbia. L’esito del giudizio costituzionale condiziona quindi il giudizio di parificazione.
Sul piano della non manifesta infondatezza, i commi censurati violano la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, poiché dispongono un trattamento accessorio non previsto dalla contrattazione di comparto, uniche fonti legittimate a disciplinare il trattamento economico dei dipendenti pubblici. La norma statale intervenuta nel 2023 ha portata innovativa e non retroagisce, come confermato dalla giurisprudenza costituzionale richiamata.
La Sezione ravvisa inoltre un’elusione dei principi affermati dalla Corte costituzionale n. 146/2019, che aveva già censurato analoghi emolumenti per il personale di staff. La violazione della competenza statale ridonda nella lesione degli equilibri di bilancio, poiché le risorse hanno trovato copertura diretta in bilancio senza transitare nel fondo, con incidenza sui saldi e sul risultato di amministrazione. Da qui la sospensione del giudizio di parifica e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Nota della Redazione
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