Resa del conto giudiziale solo per debito di custodia, non per vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 144 del 20.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito degli enti locali, l’obbligo di resa del conto giudiziale sussiste soltanto in capo al consegnatario investito di un effettivo debito di custodia, qualificabile agente contabile. Lo spartiacque rispetto al consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo, è individuato nella gestione tipicamente di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali e con obbligo restitutorio dei beni in deposito. Ne deriva che la mera elencazione ricognitiva di beni eterogenei, anche a carattere durevole, riconducibili allo stato patrimoniale dell’ente, non integra l’obbligo di resa del conto. Il giudizio di conto è pertanto improcedibile con restituzione degli atti all’amministrazione.

Il Fatto

Un dipendente di un ente locale ha presentato il conto giudiziale relativo a beni mobili di pertinenza del Comune, con riferimento all’esercizio finanziario 2022. L’interessato riveste la qualifica di consegnatario dei beni.

Nella relazione istruttoria il magistrato dubita della qualificazione come debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale ha chiesto la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’amministrazione. La questione centrale diventa dunque la sussistenza dell’obbligo di resa del conto in capo al consegnatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio osserva che la gestione oggetto del conto non riguarda beni o materie per i quali il consegnatario abbia debito di custodia. Si tratta invece di un conto meramente riepilogativo e ricognitivo, riferito a beni eterogenei, anche a carattere durevole, in uso presso le diverse articolazioni dell’ente e riconducibili allo stato patrimoniale.

La Corte individua l’elemento tassativo e ineludibile di discrimine tra le due figure nella gestione tipicamente di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Solo i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio, determinando incrementi o decrementi, configurano l’obbligo restitutorio dei beni in deposito.

Da tale presupposto discende che l’obbligo di resa del conto giudiziale, anche negli enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254/2002, non può prescindere dall’identificazione, soggettiva e oggettiva, di un effettivo debito di custodia. Ne è investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati e alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative.

Il consegnatario per debito di vigilanza, non soggetto all’obbligo di resa, è invece il singolo dipendente in servizio presso ciascuna articolazione funzionale, gravato della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio.

In adesione alla consolidata giurisprudenza contabile citata, il Collegio rileva che non è possibile individuare nel conto i beni per i quali sia previsto un debito di custodia, per la natura eterogenea degli stessi e per l’assenza di una tipica gestione di cassa o magazzino. Configurandosi un mero obbligo di vigilanza, dichiara improcedibile il giudizio e dispone la restituzione del conto all’amministrazione, nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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