Fondo altri accantonamenti e garanzia ipotecaria su mutuo di società controllata (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 190 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accantonamento che l’ente locale è facoltizzato a stanziare nell’ambito degli altri accantonamenti, a fronte della garanzia ipotecaria prestata per il mutuo di una società controllata, non è determinato secondo la metodologia di calcolo prevista per il fondo contenzioso, imperniata sul rischio di soccombenza. La relativa stima deve estendersi alla ponderazione delle probabilità associate a tutti i fattori incidenti sull’effettiva entità degli oneri conseguenti all’eventuale escussione della garanzia. Ne deriva che non può escludersi, in radice, un accantonamento pari alla copertura integrale del debito residuo, giacché tale evenienza è espressamente consentita dal Tuel; la scelta di accantonare e la sua misura vanno assunte nel rispetto del principio della prudenza, in funzione della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha formulato una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge 5 giugno 2003, n. 131. Il quesito riguarda gli stanziamenti relativi al fondo “altri accantonamenti” di cui all’allegato A/1, quote accantonate, contenuto nell’allegato n. 10 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.
L’ente chiede se, per far fronte a una obbligazione ipotecaria assunta a garanzia del pagamento delle rate di ammortamento di un mutuo contratto da una società controllata, l’accantonamento debba essere determinato applicando i coefficienti correlati alla scala di probabilità del rischio già elaborata per il fondo contenzioso. L’ipotesi prospettata è di escludere un accantonamento pari al 100% del debito residuo, ritenuto contrario alla logica del rischio.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina anzitutto i requisiti di ammissibilità. Sotto il profilo soggettivo, la richiesta proviene da un Comune, ente indicato dalla norma, ed è sottoscritta dal Sindaco, titolare della rappresentanza istituzionale; è pervenuta per il tramite del Consiglio delle autonomie locali mediante la piattaforma “Centrale pareri”.
Sotto il profilo oggettivo, il quesito attiene alla materia della contabilità pubblica, ricomprendendovi la disciplina dei bilanci e degli accantonamenti. Non si ravvisano elementi ostativi all’esercizio della funzione consultiva, restando il parere volto a una disamina in termini generali, senza elementi di un caso concreto.
Nel merito, la Corte muove dall’art. 167, comma 3, Tuel, che riconosce agli enti locali la facoltà di stanziare nella missione “Fondi e accantonamenti”, programma “Altri fondi”, ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali. La norma distingue tali poste dai fondi obbligatori, quale il Fondo crediti di dubbia esigibilità.
Per il fondo contenzioso, la giurisprudenza contabile ha individuato una scala di classificazione delle passività: debito certo con indice di rischio 100%; passività probabile con indice del 51%; passività possibile con range fino al 49%; passività da evento remoto, con probabilità inferiore al 10% e accantonamento pari a zero.
La disciplina della garanzia è invece dettata dal punto 5.5 dell’allegato A/2 al d.lgs. n. 118/2011: nell’esercizio in cui la garanzia è concessa, l’ente effettua un accantonamento fra i fondi di riserva e altri accantonamenti, destinando una quota del risultato di amministrazione a copertura dell’onere eventuale in caso di escussione. Tale disposizione va letta con gli artt. 204 e 207 Tuel, che consentono all’ente, a fronte di un accantonamento integrale, di non computare gli interessi del debito garantito ai fini dei limiti all’indebitamento.
Da qui la conclusione: contrariamente a quanto ipotizzato, non può escludersi la possibilità di un accantonamento integrale, perché espressamente previsto dal Tuel. La Sezione precisa altresì che il computo integrale della garanzia non esclude, di per sé, la necessità di accantonare. La scelta va assunta secondo il principio della prudenza, valutando la capacità dell’ente di far fronte alle passività, la regolarità dei pagamenti del debitore, l’importo del debito garantito, la solidità patrimoniale del debitore, i costi aggiuntivi e le ulteriori garanzie. La quota, pertanto, non si commisura al solo rischio di escussione, ma alla complessiva situazione economico-finanziaria dell’ente, con possibilità di estendere l’accantonamento sino alla copertura integrale del debito residuo.
Nota della Redazione
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