Cessazione della materia del contendere per integrale soddisfacimento delle ragioni del ricorrente (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 28 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone che sopravvengano nel corso del giudizio fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell’interesse ad agire e a contraddire, nonché della conseguente necessità di una decisione sull’oggetto della controversia. Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. Il soddisfacimento integrale della pretesa da parte dell’ente convenuto legittima pertanto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di posizione assicurativa presso l’INAIL, aveva chiesto il riconoscimento della natura professionale del mesotelioma pleurico contratto in esito all’attività lavorativa svolta come meccanico di automezzi blindati, motorista e addetto alla riparazione di impianti carburante, con domanda presentata nel luglio 2022. Nel giudizio pensionistico instaurato davanti alla Corte dei conti aveva invocato l’accertamento della menomazione psico-fisica in misura superiore al 70%, con condanna dell’Istituto alla corresponsione del relativo indennizzo.

L’INAIL, nella comparsa di risposta, si era dichiarato disponibile a riconoscere la natura professionale della patologia con attribuzione di un grado invalidante pari al 60%, chiedendo in subordine il rigetto della domanda. Nelle more del giudizio il ricorrente è deceduto e sono intervenuti gli eredi, i quali hanno rappresentato l’integrale pagamento delle prestazioni da parte dell’Istituto e hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha verificato la sussistenza dei presupposti della cessazione della materia del contendere, richiamando il principio espresso dalla Cass. civ. n. 6909 del 20.03.2009. Secondo tale insegnamento la pronuncia postula fatti sopravvenuti che eliminino totalmente il contrasto tra le parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire e la necessità di una decisione sull’oggetto della controversia.

Il requisito richiesto per il soggetto che ha agito in giudizio è che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non lasciare alcuna utilità alla pronuncia di merito. La Corte ha quindi accertato che, come risultava dalle note degli eredi, l’INAIL ha provveduto integralmente al soddisfacimento delle ragioni della parte ricorrente.

L’adempimento è stato confermato dalla documentazione prodotta, dalla quale emerge anche che i coeredi hanno delegato alla riscossione delle somme la madre, come da modulo di accettazione trasmesso all’Istituto. L’intervenuta integrazione della prestazione ha dunque realizzato l’interesse sostanziale perseguito in causa.

Conseguenza della declaratoria è che il giudizio è dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, in considerazione dell’avvenuto soddisfacimento delle domande di parte ricorrente. L’esito della controversia ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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