Conto del consegnatario di beni mobili non redatto a quantità e valore (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 393 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del consegnatario di beni mobili con debito di custodia deve essere redatto a quantità e valore, dando conto della consistenza iniziale, degli aumenti, delle diminuzioni e delle rimanenze secondo la specie, la qualità e la categoria di ciascun bene. Il conto formato dal solo modello riepilogativo delle variazioni, espresso unicamente in valore, è irregolare e non consente il discarico dell’agente. Le scritture contabili integrative prodotte in corso di giudizio non sanano l’irregolarità, poiché il conto non è la somma di scritture separate, ma una rendicontazione unitaria e riepilogativa dell’intera gestione. L’omessa trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno non è addebitabile all’agente, ma all’Amministrazione.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto la gestione di un agente contabile consegnatario di beni mobili di una dislocazione di un Centro Rifornimenti e Mantenimento dell’Esercito per l’esercizio 2019. Il conto, depositato nel maggio 2022, era costituito dal solo modello riepilogativo delle variazioni avvenute nel carico dei materiali, senza ulteriori documenti analitici. Il Magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, ne ha chiesto l’iscrizione a ruolo, rilevando che il conto non era idoneo a rappresentare la gestione contabile.
L’agente ha depositato memoria, evidenziando di aver utilizzato la modulistica prevista dalle Istruzioni tecnico-applicative e che le attività di deposito erano state curate dalla Direzione di Amministrazione. L’Amministrazione, preso atto del mutato orientamento della Sezione, ha trasmesso in corso di giudizio le scritture integrative. La questione centrale è dunque la regolarità del conto e la possibilità di discarico.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal quadro normativo di riferimento. L’art. 519 d.P.R. n. 90/2010 prescrive, per gli agenti che hanno in consegna materiali per debito di custodia, scritture cronologiche e sistematiche che indichino, a quantità e valore, consistenze iniziali, aumenti, diminuzioni e rimanenze. Il terzo comma specifica che il conto giudiziale dimostra il debito, il materiale avuto in consegna, quello distribuito e quello rimasto. Analogo principio esprimono gli artt. 616, 626 e 629 r.d. n. 827/1924 e l’art. 23, comma 2, d.P.R. n. 254/2002.
Il conto depositato espone aumenti e diminuzioni suddivisi per soli titoli, espressi solo in valore, e difetta di ogni indicazione della tipologia e quantità dei beni. E’ pertanto non rappresentativo della gestione del consegnatario, che deve essere resa a quantità e valore. Il Collegio non può sopperire alle carenze sostituendosi all’agente, inammissibilmente estrapolando i dati da scritture separate.
Quanto alle scritture prodotte in corso di giudizio, ciascuna rappresenta singoli e separati profili gestionali e si appalesa meramente integrativa. Il conto, osserva la Sezione, non è l’insieme di singole scritture, ma una rendicontazione complessiva e riepilogativa dell’intera gestione, contenuta in un unico quadro riassuntivo che riconduca ad unità i dati parziali. Tali scritture avrebbero dovuto essere trasmesse alla Corte illo tempore, non meramente tenute a disposizione.
Sull’omessa relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c., la Corte ritiene che l’omissione non sia addebitabile all’agente, ma all’Amministrazione, tenuta per legge all’adempimento. La mera attestazione di parificazione depositata non assolve alla funzione propria della relazione.
In assenza di ammanchi, il conto è dichiarato irregolare e l’agente non è ammesso al discarico. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in assenza di condanna.
Nota della Redazione
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